Volo in ritardo e niente assistenza per i passeggeri: evidente l’inadempimento della compagnia aerea

Il vettore sotto accusa può salvarsi solo provando l’esistenza di una causa di esonero da responsabilità per caso fortuito o forza maggiore

Volo in ritardo e niente assistenza per i passeggeri: evidente l’inadempimento della compagnia aerea

Biglietti in mano, e alla luce della normativa in materia di contratto di trasporto aereo, il ritardo del volo e l’inadeguata assistenza consentono ai passeggeri di inchiodare il vettore alla responsabilità per un palese inadempimento contrattuale.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 15556 del 21 maggio 2026 della Cassazione) per chiudere il contenzioso che ha visto sotto accusa la società ‘American Airlines Inc.’.
Decisivo il quadro tracciato dai due passeggeri che hanno agito contro la compagnia aerea. Difatti, essi hanno fornito adeguata dimostrazione del titolo del rapporto di trasporto e hanno puntualmente allegato l’inadempimento da parte del vettore, stante il ritardo aereo – di oltre tre ore – e la violazione degli obblighi di assistenza imposti dalla ‘Convenzione di Montreal’.
Linea di pensiero comune, su questo fronte, per i giudici di merito e per i magistrati di Cassazione.
In sostanza, si è accertata – sulla base dell’acquisito compendio probatorio – la relazione negoziale intercorrente tra le parti, relazione che integra un contratto di trasporto aereo internazionale, con conseguente applicabilità della disciplina dettata dalla ‘Convenzione di Montreal’ del 1999.
A fronte dei dati forniti dai due passeggeri, in merito all’inadempimento da parte del vettore, stante il ritardo aereo e la violazione degli obblighi di assistenza, la società non ha assolto l’onere di provare l’esistenza di una causa di esonero da responsabilità per caso fortuito o forza maggiore.
Di conseguenza, va correttamente riconosciuto il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria prevista per il ritardo del trasporto aereo, nella specie circoscritta al solo indennizzo convenzionale, non essendo stati forniti elementi idonei a comprovare ulteriori danni risarcibili.
In generale, il passeggero che subisce un ritardo aereo ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria, che ristora il disagio generalizzato per la perdita di tempo. Qualora intenda ottenere un risarcimento per danni ulteriori e individuali (patrimoniali o non patrimoniali), può agire alla luce della ‘Convenzione di Montreal’. In questo secondo caso, sebbene il vettore sia gravato da una presunzione di responsabilità per il ritardo, l’onere di provare l’esistenza, la natura e l’entità del danno conseguente grava interamente sul passeggero.
Per il danno non patrimoniale, in particolare, è poi richiesta la rigorosa prova di una lesione grave a un diritto costituzionalmente protetto, che superi la soglia del mero disagio o fastidio, non essendo il danno risarcibile in via automatica.
Tirando le somme, a fronte di un contratto di trasporto aereo internazionale disciplinato dalla ‘Convenzione di Montreal’ del 1999, il ritardo del volo, accertato in difetto di prova del caso fortuito o della forza maggiore, comporta il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria convenzionale, senza necessità di prova di un danno specifico. Per ottenere il ristoro di ulteriori danni patrimoniali o non patrimoniali, invece, il passeggero ha da allegare e provare in modo rigoroso l’esistenza, la natura e l’entità del danno, non potendo il pregiudizio – in particolare quello non patrimoniale – essere presunto in re ipsa né essere riconosciuto in forma punitiva.

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