Accesso alla liquidazione controllata: fondamentali i dettagli della relazione redatta dall’organismo di composizione della crisi

Riferimento, in particolare, alle cause dell’indebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni

Accesso alla liquidazione controllata: fondamentali i dettagli della relazione redatta dall’organismo di composizione della crisi

Alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, in allegato alla domanda di accesso alla liquidazione controllata, l’indicazione nella relazione, redatta dall’organismo di composizione della crisi, delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, pur non integrando elementi sostanziali di meritevolezza soggettiva per l’ammissione del debitore che lo richieda alla predetta procedura (requisito non imposto dal ‘Codice della crisi’), deve necessariamente risultare, secondo caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, integrando tale corredo documentale un presupposto di ammissibilità della procedura.
Necessaria quindi una verifica ad hoc, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all’incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 11603 del 28 aprile 2026 della Cassazione) alla luce delle obiezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate a fronte della ipotesi di liquidazione controllata per un soggetto sovraindebitato.
Riflettori puntati sulla ammissibilità della procedura. Su questo fronte, secondo i giudici di merito, non è richiesta alcuna valutazione di tenore soggettivo in ordine alle cause dell’indebitamento e alla diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, la relazione dell’organismo di composizione della crisi deve indicare anche le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.
Questa considerazione è legittima, sanciscono i magistrati di Cassazione.
In premessa, comunque, viene ricordato che il ‘Codice della crisi d’impresa’ dispone che il Tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata verificati alcuni presupposti e prevede che al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’organismo di composizione della crisi, che esponga una valutazione su completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, senza dimenticare, poi, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.
Ne consegue che la relazione dell’organismo di composizione della crisi, con le sue necessarie caratteristiche di completezza ed attendibilità in relazione alla documentazione depositata, costituisce, con evidenza, un presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata (chiesta, come in questa vicenda, dal debitore), il cui accertamento è stato dal legislatore demandato al giudice nella fase di scrutinio di ammissibilità della domanda di accesso alla procedura stessa. E tale scrutinio integra un controllo che non ha soltanto natura formale, di verifica della mera esistenza della predetta relazione, a prescindere dal suo contenuto, avendo il giudice invece il compito di controllare la corretta predisposizione della relazione sotto il profilo della completezza e dell’attendibilità dei dati in essa indicati, elementi che sono essenziali ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi e del requisito oggettivo per l’assoggettamento del debitore alla procedura, oltre che per fornire informazioni utili sulla consistenza del patrimonio del debitore e sulle effettive prospettive di riparto dello stesso e quindi di soddisfacimento dei creditori.
Deve essere poi evidenziato che tali informazioni sono funzionali non solo alla redazione del programma di liquidazione, ma anche alle azioni volte a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio.
Occorre dunque concludere nel senso che il controllo demandato al Tribunale ha natura sostanziale, non essendo finalizzato ad una verifica solo formale di regolarità dell’andamento della procedura, ma funzionale alla concreta realizzazione dei suoi scopi.
Va poi precisato che se è pur vero che nella procedura di liquidazione controllata la verifica che il Tribunale svolge su completezza e attendibilità della relazione dell’organismo di composizione della crisi non è finalizzata in senso stretto, come nel concordato preventivo, all’espressione di un consenso informato dei creditori sulla proposta, e nella prospettiva dell’esercizio del diritto di voto, risulta innegabile tuttavia che essa risponde, comunque, ad un’istituzionale esigenza di trasparenza informativa, allo scopo non solo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza dell’effettiva consistenza dell’attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma di consentire anche al liquidatore di poter utilmente esercitare quelle azioni finalizzate all’incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi.
Necessaria, infine, una ulteriore precisione: la necessità dell’indicazione, nella relazione dell’organismo di composizione della crisi, delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, non intende introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l’accesso alla liquidazione controllata. Nondimeno, però, tale indicazione deve essere presente, in termini di chiarezza e completezza espositiva, nella relazione quale indispensabile requisito informativo necessario per il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso volontario alla procedura della liquidazione controllata.

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