Va estromesso il dipendente che aggredisce un collega

Decisiva la valutazione della gravità della condotta che ha posto sotto accusa il lavoratore. Su questo fronte è impossibile sminuire un’azione violenta compiuta ai danni di un collega

Va estromesso il dipendente che aggredisce un collega

In materia di licenziamento per giusta causa, la valutazione della gravità della condotta del lavoratore è attività fondamentale, normativa alla mano, con riferimento agli elementi concreti della fattispecie.
Ragionando in questa ottica, i giudici (ordinanza numero 2977 del 6 febbraio 2025 della Cassazione) hanno sancito in via definitiva il licenziamento di un lavoratore, colpevole, tra l’altro, di avere aggredito un collega.
Per meglio inquadrare la vicenda, comunque, è utile richiamare in dettaglio le condotte addebitate dalla società datrice di lavoro al dipendente: non solo l’episodio di aggressione violenta a un collega, ma anche introduzione ingiustificata di una mannaia e due coltelli in un locale adibito a deposito e occupazione di un’area con un’autovettura adibita a ricovero per gatti.
Per l’azienda ci si trova di fronte ad azioni disonorevoli ed immorali, tali da rendere il dipendente indegno della pubblica stima, ad appropriazione di materiali spettanti all’azienda.
Per i giudici però è particolarmente grave il primo fatto, ossia l’aggressione ad un collega, aggressione realizzata, da dietro, con un bottigliata in testa, con inevitabili gravi lesioni e successivo periodo di malattia di quasi quaranta giorni. Impossibile, secondo i giudici, parlare di mero alterco o di mera colluttazione, e quindi di condotta punibile con una sanzione conservativa.
Tale valutazione è, precisano i giudici, ancorata a significativi dati oggettivi, esplicitati nell’evidente differenza tra un alterco o una colluttazione violenta alla pari e un’aggressione alle spalle, colpendo l’aggredito con una bottiglia, ferendolo alla testa, provocandone l’assenza dal lavoro per oltre un mese, in un contesto, peraltro, ulteriormente pericoloso per l’avvenuto porto in azienda di oggetti atti a offendere.
In conclusione, la valutazione di gravità dell’episodio, ritenuto più grave e idoneo, di per sé solo, a giustificare il licenziamento, è espressamente operata con riguardo a tutte le circostanze e conseguenze del caso valutate globalmente. In questa ottica vengono evidenziati il carattere disonorevole dell’azione e l’allarme provocato nell’ambiente di lavoro.

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