Amministrazione di sostegno: possibile la nomina di un soggetto estraneo al nucleo familiare

Prioritario l’interesse della persona beneficiaria della misura. Rilevante la presenza di conflitti endofamiliari

Amministrazione di sostegno: possibile la nomina di un soggetto estraneo al nucleo familiare

Nella scelta dell’amministratore di sostegno è possibile per il giudice nominare un soggetto estraneo al nucleo familiare, a maggior ragione, poi, quando sussistano gravi conflitti endofamiliari che potrebbero compromettere la serenità e l’imparzialità delle decisioni nell’interesse del soggetto beneficiario della misura.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 27343 del 13 ottobre 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura di un delicato contenzioso, aggiungono che l’elenco, fissato dal Codice Civile, dei soggetti che è possibile nominare come amministratore di sostegno non è tassativo né contiene criteri preferenziali, dovendo la scelta essere orientata esclusivamente alla cura degli interessi della persona beneficiaria della misura. E perciò, ragionando in questa ottica, l’interesse del beneficiario prevale sui legami familiari.
A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è l’azione con cui un padre chiede la revoca del provvedimento con cui è stato nominato per il figlio – affetto da un disturbo dello spettro dell’autismo, con particolare riferimento al disturbo pervasivo dello sviluppo Nas e disturbo da deficit dell’attenzione di tipo combinato, che gli impedisce di provvedere autonomamente ai propri interessi – un avvocato quale amministratore di sostegno.
Per i giudici, però, le obiezioni sollevate dall’uomo sono prive di fondamento, innanzitutto alla luce del conflitto endofamiliare esistente tra lui e la madre del beneficiario e, più in generale, tra i rispettivi nuclei familiari, conflitto caratterizzato da un tasso di litigiosità che non appare emendabile, neppure onde far fronte alle esigenze del figlio, il quale, in caso di nomina del padre quale amministratore di sostegno, avrebbe continuato ad essere al centro di aspre dispute, con gravi ripercussioni in ordine alla sua condizione psico-fisica, risultando, invece, nel suo interesse mantenere, ove possibile, un rapporto equilibrato con entrambi i genitori ed i rispettivi nuclei familiari.
Peraltro, l’uomo non ha prodotto alcun significativo argomento di prova tale da consentire di ritenere che la nomina di un soggetto terzo possa arrecare maggiore pregiudizio al figlio beneficiario della misura.
In generale, poi, la nomina di persona estranea alla famiglia non contrasta con quanto previsto dal Codice Civile in materia di amministrazione di sostegno, a maggior ragione, poi, quando, come nella vicenda in esame, l’obiettivo è apprestare la migliore tutela al soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Certo, nella scelta del soggetto al quale demandare la cura degli interessi del beneficiario deve essere sempre tenuto in debita considerazione il contesto familiare, ma l’elenco, fissato dal Codice Civile, dei soggetti che possono ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno non può, comunque, ritenersi tassativo, potendo la scelta ricadere non solo tra quelle persone che sono legate affettivamente al beneficiario, ma anche su professionisti esterni al nucleo familiare laddove ricorrano gravi motivi come ad esempio la sussistenza di conflitti endofamiliari, per l’appunto, che alimentano all’interno del nucleo familiare un clima di quotidiana tensione, stress e di diminuzione dell’armonia.

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