Pagamenti post fallimento: come valutarne l’efficacia

Le domande di accertamento della inefficacia dei pagamenti e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti di colui che le ha ricevute

Pagamenti post fallimento: come valutarne l’efficacia

I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, alla luce della legge fallimentare. Perciò, le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti di colui che le ha ricevute, che è l’unico legittimato passivo, essendo l’effettivo beneficiario dell’atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.
Questi i principi richiamati dai giudici (ordinanza numero 29423 del 6 novembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato dalla pretesa avanzata da una banca nei confronti del fallimento di una ditta individuale.
Terreno di scontro è il provvedimento con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento, hai dichiarato inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti eseguiti dalla banca in relazione a svariati titoli cambiari e, per l’effetto, ha condannato la banca stessa al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di oltre 18mila euro, più interessi al tasso legale dal pagamento di ciascuna cambiale al soddisfo.
Accolte in Cassazione le obiezioni sollevate dalla banca e relative alla legittimazione passiva all’azione dichiarativa dell’inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, e all’azione di ripetizione dell’indebito.
Nello specifico, secondo la banca, il provvedimento in esame è erroneo laddove ha ritenuto che il pagamento in questione (cioè: delle cambiali in argomento), ancorché eseguito dal terzo (banca), è da equiparare al pagamento effettuato dal medesimo fallito essendosi comunque riflesso sul patrimonio del debitore soggetto alla procedura concorsuale.

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