Trattamento fiscale della cessione degli alloggi sociali

Qual è il trattamento fiscale della cessione dei fabbricati destinati ad alloggi sociali a favore del Comune?

Trattamento fiscale della cessione degli alloggi sociali

La risposta n. 60 del 6 marzo dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per le cessioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali trova applicazione il regime naturale e ordinario di esenzione IVA. Il cedente può manifestare l’opzione di imposizione nell’atto di cessione; se non viene effettuata l’opzione, alle cessioni viene applicata l’aliquota del 10%. In quest’ultima ipotesi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale rimangono dovute nella misura fissa pari a 200 euro ciascuna.

Nel caso in cui il Comune decida di riservare gli alloggi a locazione, l’attività dovrà rientrare nell’ambito di applicazione IVA poiché gli alloggi non sono usati per attività ricettiva e quindi non trova applicazione il diritto alla detrazione.

È alloggio sociale quell’unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente teso a ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati e che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in libero mercato.

Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori sia pubblici che privati mediante l’offerta di alloggi in locazione a cui va destinata la prevalenza delle risorse disponibili e il sostegno all’accesso della proprietà della casa così da migliorare le condizioni di vita dei destinatari. L’alloggio sociale è standard urbanistico aggiuntivo da assicurare con cessione gratuita delle aree o di alloggi in base alle modalità stabilite dalle normative regionali.

 

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