Istanza di condono: il versamento dell’oblazione comporta il riconoscimento dell’illecito
Impossibile, quindi, fare ricorso alla garanzia giurisdizionale. Allo stesso tempo, però, vi è la rinuncia irretrattabile, da parte dello Stato, a procedere penalmente nei confronti del soggetto che versa l’oblazione

In materia di reati edilizi, il versamento di una somma a titolo di oblazione – che consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale e che costituisce il corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi – produce effetti giuridici di diritto pubblico, che consistono nel riconoscimento della sussistenza dell’illecito, con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale, da un lato, e nella rinuncia irretrattabile dello Stato a procedere penalmente nei confronti del soggetto che versa l’oblazione, dall’altro.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 17004 del 24 giugno 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad alcuni immobili realizzati nella Capitale, aggiungono che va esclusa in ogni caso la ripetibilità della somma versata come oblazione.
Nella specifica vicenda, un architetto ha citato in giudizio ‘Roma Capitale’, chiedendone la condanna al pagamento di una somma di poco superiore a 460mila euro, somma da lui versata quale oblazione per cinque istanze di condono presentate trent’anni fa a mero titolo precauzionale dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato la concessione edilizia sulla scorta della quale erano stati costruiti e ultimati alcuni edifici sotto la sua direzione.
Secondo l’architetto, gli immobili in questione erano divenuti abusivi solo per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato e dopo che erano stati ultimati e, pertanto, la somma non era dovuta, anche perché nessun procedimento penale era stato iniziato a suo carico.
Questa visione viene respinta però dai giudici di Cassazione, i quali ricordano, in premessa, che il legislatore nazionale del 1985 ha previsto un procedimento di sanatoria, volto in sostanza al rilascio, previa corresponsione di un’oblazione, di una concessione (o autorizzazione) edilizia post eventum, cioè dopo che l’opera abusiva era stata eseguita, con conseguente rinuncia all’adozione, nei confronti del responsabile, dei relativi provvedimenti sanzionatori. Successivamente il legislatore ha previsto un secondo condono edilizio e, quindi, un terzo condono edilizio.
Ebbene, risulta che l’architetto si è avvalso della procedura di oblazione, puntando sul fatto che le norme sul condono permettono al direttore dei lavori di non incorrere in sanzioni penali per la direzione effettuata su immobili abusivi.
Ciò detto, e appurato che il versamento dell’oblazione deriva dalla libera scelta dell’architetto di aderire alla prevista sanatoria al fine di evitare le possibili conseguenze penali del proprio comportamento, i giudici sottolineano che l’oblazione comporta, da un lato, rinuncia irretrattabile del cittadino alla garanzia giurisdizionale e, dall’altro, rinuncia dello Stato all’applicazione di una sanzione superiore, con la conseguenza che la somma pagata non è ripetibile ed è irrilevante l’eventuale riserva a tal fine formulata.
Erronea, dunque, la visione proposta dall’architetto quando afferma che il pagamento della somma sarebbe avvenuto sine titulo, non essendo mai iniziato alcun procedimento penale nei suoi confronti, poiché, osservano i giudici, la normativa denunciata consente (a chi fa domanda di concessione in sanatoria e paga interamente l’oblazione) di evitare il processo penale ed ogni altra pregiudizievole conseguenza in detta normativa prevista.
Premesso, poi, che l’effetto sospensivo o di immediata chiusura del procedimento, per effetto del versamento dell’oblazione, può interessare anche la fase della mera notizia di reato (in quanto, come è noto, il venir meno di una condizione di procedibilità costituisce ragione per iscrivere la notizia nel registro degli atti non costituenti reato ovvero per formulare la richiesta di archiviazione), occorre sottolineare che la normativa, a prescindere dalle vicende del procedimento penale, determina l’estinzione dei reati correlati agli abusi, oggetto di oblazione. In altri termini, affinché si determini l’effetto estintivo del reato, non è affatto necessario il previo esercizio dell’azione penale. D’altra parte, la procedura di oblazione ha carattere volontario e, in quanto tale, non soltanto la parte interessata può attivarla anche in un momento in cui l’autorità giudiziaria competente non ha ancora svolto alcuna valutazione sulla rilevanza penale della condotta da essa tenuta, ma tanto può determinarsi a fare proprio al fine di evitare che detta valutazione venga compiuta. In altri termini, nella fase precedente all’esercizio dell’azione penale, il soggetto, che accede alla procedura di oblazione, consegue il vantaggio di impedire l’avvio delle indagini preliminari o di rendere prevedibile la chiusura delle stesse mediante un decreto di archiviazione.
Sarebbe, quindi, contrario ad ogni ragionevolezza consentire a chiunque di evitare anche solo l’avvio di un procedimento penale corrispondendo una somma, per poi ritenere che, conseguito tale favorevole effetto e non essendo stato avviato quel procedimento, la somma versata sia poi da qualificare non dovuta: il versamento ha, invece, conseguito proprio l’effetto desiderato.
Più in generale, il meccanismo lato sensu condonistico implica che, ad esso liberamente accedendo il soggetto interessato ad evitare negative conseguenze delle sue violazioni, il solvens rinuncia per ciò stesso, ma liberamente e, soprattutto, irretrattabilmente, alla tutela giurisdizionale spettantegli per le violazioni stesse.