Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento: possibile l’ammissione al passivo con diritto di prededuzione

Necessario però si tratti di crediti derivanti dalla gestione del patrimonio fallimentare da parte del curatore, non essendo sufficiente la mera utilità delle prestazioni per la massa dei creditori in assenza del subentro del curatore nei relativi contratti

Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento: possibile l’ammissione al passivo con diritto di prededuzione

I crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento possono essere ammessi al passivo con diritto di prededuzione solo se derivanti dalla gestione del patrimonio fallimentare da parte del curatore, non essendo sufficiente la mera utilità delle prestazioni per la massa dei creditori in assenza del subentro del curatore nei relativi contratti.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 13099 del 16 maggio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società a responsabilità limitata a fronte di un ingente credito, vantato da una società per azioni, derivante da forniture di energia e gas.
Per quanto appurato, il curatore del fallimento non subentrò nei contratti di fornitura stipulati dalla società a responsabilità limitata con la società per azioni, ma anzi dichiarò, il giorno successivo all’apertura della procedura fallimentare, di sciogliersi dal contratto di compravendita con riserva di proprietà avente ad oggetto alcuni compendi aziendali.
Secondo la società per azioni, però, il mancato subentro del curatore nei contratti di fornitura è irrilevante, dovendosi guardare, ai fini dell’ammissione del credito in prededuzione, soltanto al rapporto di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, nonché all’utilità delle prestazioni rese dalla società per azioni per la massa dei creditori concorsuali. Ma tale tesi di fondo è errata, ribattono i giudici di Cassazione. Ciò perché la consecuzione di procedure e l’utilità dell’assunzione di determinati debiti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali sono rilevanti, alla luce della legge fallimentare, ai fini del riconoscimento della prededuzione a determinati crediti, benché sorti prima della dichiarazione di fallimento e, quindi, al di fuori della gestione del patrimonio fallimentare spettante esclusivamente al curatore.
In particolare, nella sequenza tra concordato preventivo e fallimento, possono essere ammessi al passivo in prededuzione nella seconda procedura i crediti legittimamente sorti in occasione o comunque in funzione del concordato preventivo che sia poi sfociato nel fallimento, qualora quest’ultimo sia volto a regolare la medesima situazione di insolvenza del medesimo imprenditore, che il concordato non era stato in grado di risolvere. Si deve trattare di debiti assunti dall’imprenditore (da coloro che hanno il potere di spendere il nome dell’Impresa) e, per gli atti compiuti dopo la pubblicazione della domanda di ammissione concordato, con le autorizzazioni eventualmente necessarie, in mancanza delle quali quegli atti sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali. Viceversa, la consecuzione di procedure e l’utilità della prestazione per la massa dei creditori non possono certo essere veicolo per il riconoscimento della prededuzione a crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento e non derivanti dalla gestione del patrimonio da parte del curatore. In questo caso, viene a mancare il presupposto essenziale dell’opponibilità del credito nell’ambito della procedura fallimentare e correttamente il curatore, costituendosi nel giudizio di opposizione, dichiarò che la stessa ammissione in chirografo del credito insinuato dalla società per azioni era stata, in parte qua, frutto di un errore commesso in fase di verifica, riservandosi di agire al fine di far revocare l’ammissione del credito della società per azioni nella misura dei consumi post dichiarazione di fallimento.
Tirando le somme, l’ammissione in chirografo non è in discussione nel presente giudizio, in cui si tratta soltanto del riconoscimento della prededuzione, ma tale riconoscimento non può comunque prescindere dalla valutazione preliminare circa il presupposto del sorgere di un credito verso la massa che, in pendenza della procedura fallimentare, richiede la riferibilità di quel credito a un atto di gestione del curatore.
Peraltro, con la dichiarazione di fallimento, l’esecuzione dei contratti pendenti rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo contratto. Tale regola generale non soffre eccezione per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ma soltanto nel caso in cui sia disposto, cosa non avvenuta in questa vicenda, l’esercizio provvisorio dell’impresa. E nemmeno esiste, nella disciplina del fallimento, una norma, come quella dettata per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in forza della quale, fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata dal commissario straordinario, il contratto continua ad avere esecuzione.
Se si tiene ferma tale corretta impostazione del tema in esame, è evidente , osservano i giudici, che il riconoscimento della prededuzione per il credito maturato in pendenza della domanda di concordato preventivo non ha alcuna influenza sulla decisione da assumere con riguardo al credito maturato in pendenza del fallimento, perché del tutto diversi sono, nei due casi, i presupposti che danno diritto all’ammissione al passivo e, per quanto qui interessa, alla collocazione preferenziale. Ed è quindi vano anche invocare la consecuzione tra le due procedure concorsuali. Men che meno si può utilmente ipotizzare un giudicato endofallimentare, o comunque la rilevanza della riconosciuta funzionalità delle prestazioni rese in pendenza del concordato, per trarne la conseguenza che debba essere ammesso in prededuzione il credito maturato in pendenza del fallimento.

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