TARSU, imposta non collegata al soggetto che concretamente produce rifiuti
Legittimo l’accertamento nei confronti di un ente che svolge, in convenzione con gli enti locali, un servizio di accoglienza per lavoratori immigrati

Il presupposto impositivo della TARSU prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti e non è necessariamente collegata al soggetto che concretamente li produce. Al contrario, presuppone esclusivamente la potenziale attitudine alla produzione dei rifiuti da parte di chi ha con l’immobile un rapporto qualificato dalla occupazione o dalla mera detenzione, ovvero dalla possibilità di disporre dell’immobile stesso in maniera peraltro non estemporanea. Nel caso preso in esame dai giudici, l’ente oggetto di accertamento svolge, in convenzione con gli enti locali competenti, un servizio di accoglienza volto a soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo. E la stipula di generici contratti di assegnazione (cioè scritture private non registrate e, quindi, senza alcuna garanzia circa la data della sottoscrizione, circa la indicazione della superficie assegnata, di talché lo stesso alloggio potrebbe essere stato offerto a più persone) con i soggetti ospiti non determina la sottrazione all’ente della detenzione degli immobili e, quindi, di trasferire in capo agli ospiti medesimi l’obbligo di pagamento della TARSU. (Sentenza del 4 ottobre 2022 della Commissione tributaria regionale delle Marche)