Sono deducibili i costi sostenuti dai fashion influencer?

La corte di giustizia tributaria della Lombardia ha affermato che le spese sostenute dai c.d. fashion influencer per acquistare capi di abbigliamento utilizzati anche per partecipare a determinati eventi e serate promozionali, sono deducibili al 50%.

Sono deducibili i costi sostenuti dai fashion influencer?

Nel caso che ha portato alla pronuncia della corte di giustizia tributaria, una giornalista, fashion influencer ed ex direttrice di una rivista, aveva sostenuto delle spese per l’acquisto di abbigliamento di vario genere, oltre a delle spese di viaggio e pratiche auto, tutte voci che aveva portato in detrazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, però, tali spese non sarebbero potute esser dedotte perché non attinenti all’attività professionale svolta, quella di giornalista.

È importante ricordare che il principio di deducibilità di un costo per inerenza, relativamente ai redditi d'impresa, è regolato dall'art. 109 del TUIR. Questo principio stabilisce che le spese e le altre componenti negative del reddito sono deducibili solo se si riferiscono ad attività o beni che generano ricavi o altri proventi concorrenti nella formazione del reddito. Anche se non esplicitamente menzionato nell'art. 54 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di inerenza è applicabile anche ai fini della determinazione del relativo reddito. Quindi, un costo è deducibile solo se è funzionale e strettamente collegato all'attività professionale.

Nel processo di revisione della decisione di primo grado, il Collegio giudicante ha evidenziato un errore nell'individuazione dell'attività professionale della contribuente, sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che dai giudici di primo grado. Infatti, la Corte di Giustizia Tributaria ha riscontrato che il caso in esame non riguardava una semplice giornalista, bensì un'influencer nel settore dell'immagine e della moda. Quindi, da un lato, le elevate spese sostenute per l’abbigliamento erano giustificate poiché strettamente collegate all'immagine e al personaggio dell'influencer e deducibili nella misura del 50%; dall’altro, invece, le spese di viaggio e auto non potevano essere considerate inerenti poiché non erano riconducibili all'attività di influencer.

La decisione della corte è degna di nota e assume importanza, considerando la tradizionale reticenza nel riconoscere l'inerenza delle spese di abbigliamento nell'ambito lavorativo. La deducibilità dei costumi formali indossati in diverse professioni è un argomento dibattuto e controverso. Alcuni casi significativi includono:

- la CTP Milano ha concesso la deducibilità al 50% dei costi per l'abbigliamento da parte di personaggi dello spettacolo;

- la CTR Lombardia ha riconosciuto la deducibilità al 50% delle spese di abbigliamento, accessori e profumi sostenuti da una show girl che, da contratto, era obbligata a indossare e acquistare personalmente l’abbigliamento inerente la propria attività;

- la CGT Veneto ha dichiarato l'indeducibilità dei costi relativi all'abbigliamento sostenuti da un promotore finanziario. (CGT Lombardia, 12 febbraio 2024, n. 468)

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