Somministrazione di gas: indennizzo pro consumatore dovuto anche per la violazione dell’obbligo di fatturazione periodica

Impensabile sostenere che il ristoro economico sia dovuto solo per la violazione delle clausole relative a modalità e periodicità di rilevazione dei consumi

Somministrazione di gas: indennizzo pro consumatore dovuto anche per la violazione dell’obbligo di fatturazione periodica

In materia di somministrazione di gas, l’indennizzo automatico per i consumatori, previsto dall’’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente’, è dovuto non solo per la violazione delle clausole relative alle modalità e periodicità di rilevazione dei consumi, ma anche per la violazione dell’obbligo di fatturazione periodica. Queste i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 34122 del 23 dicembre 2024 della Cassazione), i quali precisano poi che l’indennizzo per mancata lettura dei consumi è subordinato all’accessibilità dell’unità di misurazione mentre tale limitazione non si applica all’indennizzo per mancata fatturazione periodica, potendo quest’ultima avvenire anche sulla base di valori di stima, in assenza di lettura effettiva del contatore. In particolare, i giudici osservano che la fatturazione può essere anche emessa a conguaglio, sulla base di valori di stima, in assenza quindi di una lettura effettiva dell’unità di misurazione, e che ove il contatore non sia accessibile potrebbe non configurarsi l’impossibilità di leggerne le rilevazioni, ma così la lettura dei consumi dovrebbe avvenire con la collaborazione dell’utente o secondo le modalità previste dalle condizioni generali di contratto. Ciò significa che l’indennizzo automatico previsto per la mancata lettura dei consumi è subordinato al fatto che l’unità di misurazione sia accessibile in concreto, mentre la violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica può essere indipendente dalla impossibilità di lettura dell’unità di misurazione in via autonoma, data la sua inaccessibilità.

Ancora, poi, la lettura dei consumi non avviene solo in via autonoma da parte del somministrante, là dove il gruppo di misurazione sia accessibile, ma può avvenire anche con la cooperazione dell’utente o secondo altre modalità stabilite nelle condizioni generali di contratto. Perciò, deve escludersi che la disponibilità della lettura dei consumi possa implicare la prova dell’accessibilità del contatore. Tornando a bomba, ossia al contenzioso preso in esame dai giudici, l’indennizzo automatico va riconosciuto al consumatore per il fatto che la somministrante non aveva provveduto a inviarle le fatture con la periodicità contrattualmente prevista, e non perché la società fornitrice non aveva provveduto a leggere i consumi periodicamente, essendo detta richiesta subordinata alla prova, gravante sul consumatore, rappresentando un fatto costitutivo della pretesa, che il contatore fosse accessibile.

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