Richiesti chiarimenti sui termini di versamento dell’IVA 2023
ANC e Confimi Industria hanno inoltrato alcune richieste al Viceministro Leo sui termini di versamento del saldo dell’IVA 2023.

Con il comunicato stampa congiunto del 20 febbraio 2023 la ANC e Confimi Industria hanno chiesto alcuni chiarimenti al ministro Maurizio Leo. Infatti, si sta avvicinando la scadenza per poter versare il saldo IVA 2023 e gli operatori preposti devono sapere se i soggetti in area da concordato preventivo biennale, ovvero i soggetti ISA con ricavi/compensi non superiori e 5.164.000 euro, potranno usufruire del differimento a fine luglio senza maggiorazioni. La scadenza per il versamento del saldo IVA 2023 è prevista per il 18 marzo 2024. I chiarimenti richiesti derivano dalla lettera del decreto legislativo sul concordato preventivo biennale.
Oltre al chiarimento in materia di differimento del versamento IVA, ANC e Confimi Industria hanno anche inoltrato le seguenti proposte:
- introdurre un termine trimestrale per il versamento dell’IVA sugli acquisti in reverse charge di forfettari minimi, anche con una maggiorazione dell’1%;
- incentivare l'invio dei flussi TD17, TD18 e TD19 precisando che eventuali ritardi rappresentano violazioni meramente formali, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, se effettuati entro il termine utile per garantire la tempestiva acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle precompilate IVA e fermo restando il tempestivo concorso alla liquidazione di riferimento;
- eliminare le sanzioni (€ 250-10.000) in capo al cessionario residente nel caso di trasmissione del TD28 per segnalare l'irrituale addebito dell'Iva da parte del fornitore non residente (diverso da San Marino) identificato o con rappresentante fiscale; diversamente, il cessionario, cosciente del rischio di poter subire paradossali sanzioni per violazioni non proprie, preferirà applicare il reverse charge e comunicare pertanto l'acquisto con il TD19 (l'Agenzia perderà così l'occasione di vedersi confezionare la lista precisa dei non residenti che, nel B2B, fatturano erroneamente con l'addebito dell'IVA);
- soglia che determina lo slittamento con quella del periodo successivo del versamento dell'IVA periodica (e delle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni). Opportuno chiarire che si tratta di una facoltà e non di un obbligo, anche per evitare incomprensioni che potrebbero generare paradossali lettere di compliance;
- eliminare l'obbligo di conferma annuale dell'invarianza del titolare effettivo o, quantomeno, chiarire che detta conferma può avvenire entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio a prescindere dal rispetto dei 12 mesi rispetto dalla comunicazione precedente.
(Comunicato stampa congiunto ANC-Confimi Industria 20 febbraio 2024)