Richiesti chiarimenti sui termini di versamento dell’IVA 2023

ANC e Confimi Industria hanno inoltrato alcune richieste al Viceministro Leo sui termini di versamento del saldo dell’IVA 2023.

Richiesti chiarimenti sui termini di versamento dell’IVA 2023

Con il comunicato stampa congiunto del 20 febbraio 2023 la ANC e Confimi Industria hanno chiesto alcuni chiarimenti al ministro Maurizio Leo. Infatti, si sta avvicinando la scadenza per poter versare il saldo IVA 2023 e gli operatori preposti devono sapere se i soggetti in area da concordato preventivo biennale, ovvero i soggetti ISA con ricavi/compensi non superiori e 5.164.000 euro, potranno usufruire del differimento a fine luglio senza maggiorazioni. La scadenza per il versamento del saldo IVA 2023 è prevista per il 18 marzo 2024. I chiarimenti richiesti derivano dalla lettera del decreto legislativo sul concordato preventivo biennale.

Oltre al chiarimento in materia di differimento del versamento IVA, ANC e Confimi Industria hanno anche inoltrato le seguenti proposte:

  • introdurre un termine trimestrale per il versamento dell’IVA sugli acquisti in reverse charge di forfettari minimi, anche con una maggiorazione dell’1%;
  • incentivare l'invio dei flussi TD17, TD18 e TD19 precisando che eventuali ritardi rappresentano violazioni meramente formali, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, se effettuati entro il termine utile per garantire la tempestiva acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle precompilate IVA e fermo restando il tempestivo concorso alla liquidazione di riferimento;
  • eliminare le sanzioni (€ 250-10.000) in capo al cessionario residente nel caso di trasmissione del TD28 per segnalare l'irrituale addebito dell'Iva da parte del fornitore non residente (diverso da San Marino) identificato o con rappresentante fiscale; diversamente, il cessionario, cosciente del rischio di poter subire paradossali sanzioni per violazioni non proprie, preferirà applicare il reverse charge e comunicare pertanto l'acquisto con il TD19 (l'Agenzia perderà così l'occasione di vedersi confezionare la lista precisa dei non residenti che, nel B2B, fatturano erroneamente con l'addebito dell'IVA);
  • soglia che determina lo slittamento con quella del periodo successivo del versamento dell'IVA periodica (e delle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni). Opportuno chiarire che si tratta di una facoltà e non di un obbligo, anche per evitare incomprensioni che potrebbero generare paradossali lettere di compliance;
  • eliminare l'obbligo di conferma annuale dell'invarianza del titolare effettivo o, quantomeno, chiarire che detta conferma può avvenire entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio a prescindere dal rispetto dei 12 mesi rispetto dalla comunicazione precedente.

(Comunicato stampa congiunto ANC-Confimi Industria 20 febbraio 2024)

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