Prima casa e rinuncia al diritto di abitazione: base imponibile costituita dal valore del diritto di abitazione
Per quanto concerne il profilo fiscale, l’atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato trasferimento

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulla tassazione applicabile all’atto di rinuncia al diritto di abitazione a fronte dell’originario beneficio previsto per l’acquisto della prima casa. In primo luogo, viene ricordato che la rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Tale atto va, altresì, trascritto, in quanto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare. Per quanto concerne il profilo fiscale, poi, l’atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato trasferimento. Pertanto, ai fini fiscali la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale. Pertanto, la rinuncia, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell’1% e del 2%. Nel caso preso in esame, relativo alla rinuncia al diritto di abitazione che un padre intende porre in essere per poi potere acquistare una nuova abitazione, trova applicazione la disposizione secondo cui la base imponibile su cui calcolare le imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell’atto, ossia, in questo caso, nella misura del 50% corrispondente alla quota di proprietà dell’abitazione della figlia. (Risposta del 26 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate)