Nuove norme in tema di accertamento con adesione
Il d.lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, emanato nell’ambito della riforma fiscale, modifica il regime dell'accertamento con adesione.

Che cosa si intende per “accertamento con adesione”? Come spiega l’Agenzia delle Entrate si tratta di «un’opportunità per il contribuente, che ha subìto accessi, ispezioni, verifiche oppure ricevuto un avviso di accertamento, di aprire una finestra di dialogo con il fisco, presentare nuovi elementi o dati e ridiscutere la propria posizione. Se il contradditorio va a buon fine, si ridefiniscono le maggiori imposte dovute, con vantaggi per entrambe le parti che possono così evitare un lungo contenzioso».
Nello specifico, l’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 13/2024 prevede che «l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente».
Come regola generale, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato, che prevede la previa notifica di uno schema d'atto su cui il contribuente può, nei 60 giorni successivi proporre delle controdeduzioni. C’è però una deroga per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto ministeriale, nonché nei casi di fondato pericolo per la riscossione per i quali non è previsto il contraddittorio.
Il testo prevede poi norme in tema di razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio, l’introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti, disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, la revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione.
Inoltre, «al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità» previste dal Titolo II del decreto.