Niente nullità del contratto a fronte della violazione di norme imperative per il comportamento dei contraenti

Fondamentale però che si tratti di norme che attengono alla condotta delle parti e non agli elementi intrinseci della fattispecie negoziale relativi alla struttura o al contenuto del contratto

Niente nullità del contratto a fronte della violazione di norme imperative per il comportamento dei contraenti

La violazione di norme imperative che disciplinano il comportamento dei contraenti nella fase di esecuzione del contratto, ivi compresa l’inosservanza di prescrizioni relative ad autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività, non determina nullità del contratto – prevista dal Codice Civile – per contrarietà a norme imperative, salvo espressa previsione legislativa, in quanto tali norme attengono alla condotta delle parti e non agli elementi intrinseci della fattispecie negoziale relativi alla struttura o al contenuto del contratto.
Questi i principi applicati dai giudici (ordinanza numero 10191 del 17 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da una ‘s.r.l.’, cessionaria del credito di una società di pubblicità, per ottenere la condanna della società cliente dell’agenzia pubblicitaria al pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi pubblicitari.
In primo grado è stata respinta la richiesta di pagamento, e ciò sul presupposto della nullità del contratto per violazione di norma imperativa, in quanto l’attività di pubblicità era stata prestata in difetto della prescritta autorizzazione amministrativa. In secondo grado, invece, la richiesta di pagamento è stata ritenuta legittima, e su questa linea si attesta anche la Cassazione.
Decisivo il richiamo al principio secondo cui, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta nullità virtuale), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Inoltre, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e va escluso che l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative prenegoziali, ovvero nella fase dell’esecuzione del contratto stesso, sia causa di nullità, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali siffatta condotta contrasti, a meno che siffatta sanzione non sia espressamente prevista.
Decisiva la distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto. La violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell’atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità, a differenza della violazione delle seconde, che attengono invece alla intrinseca struttura dell’assetto negoziale.
Tirando le somme, la contrarietà a norme imperative, considerata dal Codice Civile quale causa di nullità del contratto, postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto. Pertanto, i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative ovvero durante l’esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s’intende, allora, che la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto. A meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore.

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