Necessario accertare l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l’assegno divorzile
Riflettori da puntare sull’eventuale oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi sufficienti per un tenore di vita dignitoso

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che richiede l’assegno e dell’oggettiva impossibilità di procurarseli, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi come precondizione fattuale necessaria.
Questo il punto fermo ribadito dai giudici (ordinanza numero 16313 del 17 giugno 2025 della Cassazione), i quali hanno, nel caso preso in esame, posto in dubbio l’obbligo di un uomo alla corresponsione di un assegno divorzile mensile di 400 euro in favore dell’ex moglie.
In direzione opposta, per la verità, sono andati i giudici di merito, i quali hanno ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, tenuto conto, in particolare, della durata – di quindici anni – del matrimonio, durante il quale la donna, anche per favorire la carriera e la crescita professionale del marito, si era dedicata in via pressoché esclusiva alla cura ed alla crescita delle figlie, durante le lunghe missioni all’estero dell’allora coniuge, e, in aggiunta, tenuto conto della disparità reddituale – documentata – delle parti ed in considerazione delle cattive condizioni di salute della donna, condizioni limitanti la sua capacità lavorativa.
A fronte di tale quadro, però, per i giudici di Cassazione è fatale la mancata valutazione della condizione economico-patrimoniale e reddituale dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo, costituendo lo squilibrio una precondizione del sorgere del diritto all’assegno di divorzio, senza dimenticare, poi, una concreta verifica sulle capacità reddituali e patrimoniali della donna in quanto coniuge richiedente l’assegno. Su quest’ultimo fronte, difatti, secondo l’uomo, l’ex moglie, oltre ad uno stipendio – di 1.250 euro – da insegnante con contratto a tempo determinato che si rinnovava di anno in anno, gode di cospicui fondi e risulta essere stata proprietaria di immobili dalla cui vendita ha ricavato, da un lato, un importo di 180mila euro e, dall’altro, ha potuto estinguere un mutuo gravante su un altro immobile, senza dimenticare, infine, il venir meno del pagamento del canone di locazione – di 710 euro mensili – che gravava sulla donna.