‘Navigator’, non catalogabile come indennità di trasferta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico
Chiarimenti sul trattamento fiscale relativo alle somme percepite dai ‘navigator’ a titolo di rimborso spese

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale, ai fini Irpef, delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di ‘navigator’. In base alle clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei ‘navigator’ è costituito dall’intero territorio della provincia. Pertanto, gli spostamenti all’interno della provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta sulla somma forfettariamente corrisposta. Così l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi sollevati da numerosi soggetti – cosiddetti ‘navigator’ – che svolgono l’attività di assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l’impiego per facilitare l’incontro tra i beneficiari del ‘reddito di cittadinanza’ e i datori di lavoro, dubbi relativi al trattamento fiscale da riservare alle somme da loro ricevute a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’attività loro affidata. (Risoluzione del 15 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate)