‘Navigator’, non catalogabile come indennità di trasferta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico

Chiarimenti sul trattamento fiscale relativo alle somme percepite dai ‘navigator’ a titolo di rimborso spese

‘Navigator’, non catalogabile come indennità di trasferta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale, ai fini Irpef, delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di ‘navigator’. In base alle clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei ‘navigator’ è costituito dall’intero territorio della provincia. Pertanto, gli spostamenti all’interno della provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta sulla somma forfettariamente corrisposta. Così l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi sollevati da numerosi soggetti – cosiddetti ‘navigator’ – che svolgono l’attività di assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l’impiego per facilitare l’incontro tra i beneficiari del ‘reddito di cittadinanza’ e i datori di lavoro, dubbi relativi al trattamento fiscale da riservare alle somme da loro ricevute a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’attività loro affidata. (Risoluzione del 15 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate)

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