Liberazione dai debiti residui: necessario valutare il comportamento tenuto dal debitore
Alla luce della liquidazione del patrimonio, è fondamentale il riferimento all’assolvimento dell’obbligo di cooperazione con gli organi della procedura e all’assenza di atti che abbiano ritardato la procedura

In materia di esdebitazione, ai fini dell’accesso alla liberazione dai debiti residui nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il legislatore richiede una valutazione del comportamento tenuto dal debitore durante il procedimento, con particolare riferimento all’assolvimento dell’obbligo di cooperazione con gli organi della procedura e all’assenza di atti che abbiano ritardato la procedura. Di conseguenza, un comportamento non cooperativo del debitore costituisce deroga giustificata al diritto di esdebitarsi, in quanto il beneficio dell’esdebitazione impone ai creditori un sacrificio ulteriore che non può essere aggravato da condotte ostruzionistiche del debitore.
Questi i paletti fissati dai giudici (ordinanza numero 11441 del 30 aprile 2025 della Cassazione), i quali hanno definitivamente respinto l’istanza avanzata da un soggetto sovraindebitato e mirata ad ottenere, a seguito della chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio, l’ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui.
Fatali due dettagli, che escludono la necessaria cooperazione del debitore al regolare ed efficace svolgimento della procedura, ossia l’omessa dichiarazione di debiti bancari (oltre 4milioni e 200mila euro nei confronti di un istituto di credito) e il ritardo nella consegna di un immobile dopo la vendita, come testimoniato dal rilascio avvenuto a seguito di plurimi tentativi di accesso tramite ufficiale giudiziario.
In generale, il soggetto in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, a fronte di una ricostruzione compiuta della sua situazione economica e patrimoniale. Ciò detto, però, il comportamento tenuto dal debitore prima dell’apertura della procedura è oggetto di valutazione – come per le altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – in termini di prognosi dell’affidamento del proponente, senza che questa valutazione si traduca propriamente in una verifica di meritevolezza del debitore. In questa ottica, la valutazione negativa del comportamento tenuto dal debitore prima dell’apertura del procedimento costituisce, inoltre, condizione ostativa in sede di successivo procedimento di esdebitazione ai fini del giudizio di conferma, a consuntivo, della originaria prognosi di affidabilità del debitore.
Peraltro, ai fini dell’accesso alla liberazione dei debiti residui, il legislatore richiede anche una valutazione del comportamento tenuto dal debitore durante il procedimento di regolazione della crisi da sovraindebitamento. In questa valutazione assume rilevanza l’assolvimento da parte del debitore all’obbligo di cooperazione con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, nonché l’assenza di atti che abbiano ritardato la procedura.
In sostanza, in sede di esdebitazione del sovraindebitato deve, pertanto, tenersi conto – oltre che del comportamento tenuto dal sovraindebitato prima dell’apertura della procedura – di quello tenuto durante la procedura.
Ragionando in questa ottica, un comportamento non cooperativo tenuto dal sovraindebitato durante la procedura di liquidazione del patrimonio costituisce pertanto una deroga giustificata al diritto di esdebitarsi in circostanze ben definite. L’esdebitazione, invero, è un beneficio per il debitore che si avvale della liquidazione del patrimonio, della quale egli non potrebbe fruire ove subisca gli effetti dell’aggressione patrimoniale dei creditori. In caso di esdebitazione conseguente alla liquidazione del patrimonio viene infatti imposto ai creditori un sacrificio ulteriore rispetto all’incapienza patrimoniale del debitore sui beni liquidati, costituito dall’estinzione dei loro crediti, i quali non potranno essere fatti valere sui beni futuri del debitore.
Questo beneficio richiede, da un lato, una valutazione di conferma della prognosi favorevole del comportamento tenuto dal debitore prima dell’apertura della procedura, che dimostri come il sovraindebitamento non derivi da situazioni patologiche o emulative in danno dei creditori, tali da aumentare eccessivamente l’esposizione debitoria, ovvero da ridurre le fonti di soddisfacimento dei crediti, o ancora alterando la par condicio. Parimenti, il sacrificio imposto ai creditori sull’attivo da liquidare non può essere aggravato dal fatto che il debitore mantenga, durante la procedura, un comportamento ostruzionistico, tale da aggravare il soddisfacimento in relazione al fattore tempo, in termini più ampi di quanto richiederebbe una ordinata liquidazione. Nel qual caso, la preclusione del debitore all’accesso al beneficio della liberazione dei debiti residui costituisce circostanza idonea a contemperare il diritto del debitore con quello di uno o più creditori in circostanze ben definite.