Cooperativa agricola di conferimento e trasformazione: quello tra socio e società è un rapporto di scambio
Esso va tenuto distinto dal contratto sociale, seppure originato all’interno di una relazione di natura associativa

Nelle società cooperative agricole di conferimento e trasformazione, il rapporto mutualistico che si instaura tra il socio e la società si configura come un rapporto di scambio distinto dal contratto sociale, sebbene originato all’interno di una relazione di natura associativa. Tale rapporto, che può assumere la veste giuridica di vendita, somministrazione o commissione, è disciplinato dalle previsioni statutarie e regolamentari della cooperativa. Pertanto, quando il regolamento della cooperativa prevede che la remunerazione dei conferimenti sia stabilita in base ai risultati di gestione desumibili dal bilancio consuntivo, con possibilità di erogare acconti durante la campagna produttiva, il diritto del socio alla remunerazione è condizionato dall’andamento positivo dell’esercizio sociale, non configurandosi come un diritto certo, liquido ed esigibile indipendentemente dai risultati economici della gestione. Questo il principio di diritto fissato dai giudici (ordinanza numero 1846 del 25 gennaio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’opposizione, da parte di una cooperativa agricola, avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da un Giudice di pace su istanza di un socio, decreto con cui era stato ad essa intimato il pagamento di oltre 1.300 euro, a fronte del conferimento, da parte del socio, di latte. Alla base dell’opposizione, la cooperativa ha precisato di svolgere, con scopo mutualistico, attività di raccolta e di trasformazione del latte conferito dai soci, nonché attività di commercializzazione dei formaggi ottenuti, e di avere subito una perdita di esercizio, nel 2010, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caseario. In sostanza, secondo la cooperativa, a fronte del risultato negativo della gestione societaria nel 2010, i soci non avevano maturato crediti, in conformità a quanto previsto dal regolamento, in forza del quale il valore definitivo dei conferimenti deve essere stabilito in base ai risultati di gestione desumibili, a chiusura dell’esercizio sociale, nel bilancio consuntivo della cooperativa. Per i giudici bisogna partire da un punto fermo: a fronte di una società cooperativa agricola e zootecnica, il conferimento del latte dal socio alla cooperativa caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all’interno di un rapporto di natura associativa) tra l’obbligo di conferimento dell’intera produzione di latte da parte del socio e il corrispondente obbligo di pagamento da parte della società cooperativa per la quantità di latte di volta in volta conferito, in base agli accordi negoziali aventi come fonte il contratto sociale (statuto e atto costitutivo). Di conseguenza, ciò che rileva non è il rapporto associativo volto allo scopo comune ma prevale il rapporto di scambio che determina l’insorgere, a carico del socio, dell’obbligo di provvedere al conferimento del latte e, in capo alla società, dell’obbligo di pagamento del suddetto conferimento, prestazione queste ultima che rappresenta il corrispettivo della consegna del latte, la cui causa, dunque, risulta del tutto omogenea a quella della compravendita.