Classamento catastale con rendita frutto della procedura DOCFA e con rideterminazione del numero dei vani
Per l’avviso di accertamento basta l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita

Legittima quindi l’azione del Fisco. A patto, però, che non vi sia contestazione circa struttura e dimensioni dell’unità immobiliare In tema di classamento catastale, qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura cosiddetta DOCFA - Documenti catasto fabbricati, e ove sia effettuata una rideterminazione del numero dei vani catastali, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, però solo quando tra le parti non vi sia contestazione circa la struttura e le dimensioni dell’unità immobiliare. Laddove, viceversa, la diversa distribuzione del numero dei vani sottenda una questione circa una diversa estensione dell’unità immobiliare, in termini di ampliamento o di riduzione, allora la motivazione dell’avviso di rettifica deve esplicitare in maniera più approfondita le ragioni poste a base della rettifica. Infruttuosa l’opposizione del proprietario dell’immobile a fronte dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. I giudici precisano che in caso di procedura DOCFA l’obbligo di motivazione deve ritenersi osservato anche attraverso la semplice indicazione dei dati oggettivi accertati dall’ufficio e dalla conseguente classe attribuita. Perciò devono essere confermate, nel caso preso in esame, le caratteristiche di signorilità e pregio accertate dell’immobile. (Ordinanza 23538 del 27 luglio 2022 della Corte di Cassazione)