Applicazione dell’imposta di successione e donazione alle partecipazioni sociali

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito la questione relativa all'imposta sulle successioni e donazioni in caso di donazione contestuale ai propri discendenti, in comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta personalmente insieme a una quota delle azioni già in possesso ereditario.

Applicazione dell’imposta di successione e donazione alle partecipazioni sociali

In sede di successione legittima del coniuge, l’istante ha ricevuto in comunione ereditaria, assieme ai due figli e alla nipote, il 60% delle azioni del capitale della società. Dal 2017, quindi, la comunione ereditaria è titolare di un pacchetto azionario di controllo della società disponendo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

L'acquisizione del controllo della Società ha permesso di applicare l'esenzione fiscale al trasferimento delle azioni ai discendenti in occasione dell'apertura della successione nel 2017.

La gestione delle partecipazioni sociali è stata regolamentata attraverso un Regolamento firmato dai comproprietari, i quali si sono impegnati a mantenere la comunione per almeno 10 anni, come previsto dalla legge. L'accordo prevede inoltre che le decisioni in merito ai diritti amministrativi ed economici siano prese dall'assemblea dei comproprietari, che ha nominato un rappresentante comune secondo le disposizioni legali.

Dopo il decesso del defunto, la comunione ereditaria, composta dall'istante, dai due figli e dalla nipote, ha preso effettivamente il controllo della società, gestendo la stessa tramite il rappresentante comune e garantendo il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardo il Regolamento firmato dai comproprietari, l’istante successore legittimo del coniuge, partecipa alla comunione per la quota di un terzo mentre i due figli e la nipote per la quota di due noni ciascuno. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti comproprietari che rappresentano almeno i due terzi del valore delle partecipazioni comuni e le deliberazioni sono approvate con i voti della maggioranza dei partecipanti alla comunione calcolata per quote.

Considerando che i beneficiari della donazione, ovvero i due figli e la nipote, detengono già prima della donazione il controllo, avendo la maggioranza nell'assemblea della comunione (due terzi), possiedono un numero di quote tale per cui possono già esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Pertanto, l’atto con cui l’istante donerà le azioni della società ai due figli e alla nipote non beneficerà del trattamento agevolato, ma resterà assoggettato al trattamento ordinario dell’imposta sulle donazioni. (Risposta Agenzia delle Entrate, 18 marzo 2024, n. 72)

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