Acquisto della prima casa, chiarimenti sul diritto al credito d’imposta
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere fatto valere, tra l’altro, in diminuzione dell’IRPEF dovuta

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul diritto al credito d’imposta per l’acquisto della prima casa. In particolare viene rilevato che dalle norme e dalla prassi emerge che il credito d’imposta spetta al contribuente che ha acquistato un nuovo immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, sia se al momento dell’acquisto ha alienato, da non oltre un anno, la casa di abitazione posseduta acquistata con le agevolazioni, sia se l’aliena entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. E riguardo all’utilizzo del relativo credito d’imposta, esso può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto, e, infine, può essere utilizzato anche in compensazione. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborsi, invece, ma può essere fatto valere, tra l’altro, in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso. Inoltre, nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà. Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, il contribuente matura il diritto al credito d’imposta in esame con l’acquisto agevolato del secondo immobile. In particolare, l’atto con cui è stata acquistata la quota del 50%, di proprietà della moglie, dell’immobile in esecuzione degli accordi di separazione non configura un acquisto di un nuovo immobile. Viene precisato poi che, comunque, il contribuente deve effettivamente procedere all’alienazione della ex casa coniugale entro un anno dalla stipula dell’acquisto del secondo immobile, al fine di non decadere dall’agevolazione fruita per tale acquisto, circostanza, questa, che comporterebbe, altresì, il recupero del credito d’imposta eventualmente utilizzato. (Risposta del 28 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate)