Violazione riguardanti la sola IVA: eccessiva la sanzione accessoria della confisca

A maggior ragione se il contribuente ha tenuto un comportamento collaborativo e abbia provveduto, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, al versamento all'Erario delle imposte contestate

Violazione riguardanti la sola IVA: eccessiva la sanzione accessoria della confisca

In presenza di violazioni riguardanti la sola IVA, la sanzione accessoria della confisca appare eccessiva ed irrispettosa dei principi affermati dall'Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni, non tenendo conto, altresì, dell'atteggiamento collaborativo del contribuente che, nel caso specifico, ha provveduto, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, al versamento all'Erario delle imposte contestate. Per i giudici, quindi, una sanzione consistente nell'obbligo di pagare una somma pari al 480 per cento del tributo eccede i limiti di quanto necessario per garantire il rispetto della normativa doganale e non risulta proporzionata al tributo evaso. E in mancanza, dunque, di proporzionalità tra la sanzione prevista e la violazione di legge, la norma nazionale deve essere disapplicata per contrasto con il fondamentale principio dell'Unione Europea, principio secondo cui “ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale” ma “tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nel caso specifico preso in esame, per i giudici è palese la violazione del principio di proporzionalità, poiché la sanzione applicata dall'Ufficio è pari a circa il 455 per cento rispetto al tributo contestato (mancato versamento IVA all'importazione per 39.600 euro e confisca di un bene del valore di 180.000 euro) e quindi essa appare eccessiva ed irrispettosa dei principi affermati dall'Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni, e non tiene conto dell'atteggiamento collaborativo del contribuente. Risulta, infatti, dagli atti, che costui, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ha versato all'erario l'IVA per 39.600 euro e sanzioni in misura ridotta per 10.000 euro, così definendo la sua posizione con il Fisco. Ora, poiché si è in presenza di un'ipotesi di contrabbando doganale amministrativo e non penale, è evidente, spiegano i giudici, come una sanzione consistente nell'obbligo di pagare una somma pari al 480 per cento del tributo ecceda i limiti di quanto necessario per garantire il rispetto della normativa doganale e non risulti proporzionata al tributo evaso. (Sentenza del 4 luglio 2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia)

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