Valutazione del rischio: ecco le peculiarità del documento per i lavoratori somministrati

Fondamentale il riferimento al diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo determinato

Valutazione del rischio: ecco le peculiarità del documento per i lavoratori somministrati

In materia di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori cosiddetti somministrati, il diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato, in attuazione di precise direttive europee, si completa sotto il profilo dell’efficacia della protezione alla luce del ‘Testo unico per la sicurezza sul lavoro’, testo che, nella logica della prevenzione e dell’aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente riduzione di familiarità con l’ambiente e la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, richiede che in relazione ai medesimi lavoratori il documento di valutazione dei rischi contenga previamente, cioè con data certa, l’individuazione dei rischi specifici connessi alla specifica tipologia contrattuale, e identifichi, sempre in via preventiva e formalmente, all’interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione di quelle stesse misure.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 32659 del 15 dicembre 2025 della Cassazione), chiamati a valutare l’eventuale illegittimità di alcuni contratti di lavoro in somministrazione.
In Appello si è ritenuta mancante
un’idonea valutazione dei rischi in relazione ai lavoratori in somministrazione. Ciò in quanto la società datrice di lavoro non ha fornito la prova di aver effettuato una valutazione dei rischi idonea e di aver predisposto un documento di valutazione dei rischi che contemplasse, in maniera specifica, i rischi per i lavoratori somministrati in relazione all’inserimento in un determinato reparto o all’assegnazione di una certa mansione.
Infruttuose le ulteriori obiezioni sollevate in Cassazione dalla società. Respinta la tesi secondo cui non è richiesta dalla legge alcuna specifica previsione del rischio in relazione ai lavoratori somministrati
Secondo la società, è prescritto soltanto che i lavoratori somministrati beneficiano dello stesso livello di protezione di cui beneficiano gli altri lavoratori dell’impresa, fatto salvo l’adempimento dell’obbligo di formazione e di informazione, adeguati e necessari per lavorare.
Secondo i giudici di Cassazione, invece, la valutazione dei rischi richiesta come condizione di legittimità del contratto di lavoro somministrato è pur sempre finalizzata ad assicurare una più intensa protezione nei confronti dei lavoratori somministrati, i quali, nel momento in cui iniziano a prestare attività lavorativa presso l’utilizzatore, diventano parte di una organizzazione di lavoro nuova a cui essi sono estranei e spesso per periodi brevi e frammentati.
Non può pertanto condividersi l’assunto difensivo secondo cui dette esigenze di tutela sarebbero soddisfatte attraverso la generale valutazione del rischio uguale per tutti i lavoratori, anche perché l’obbligo in discorso non può essere ridotto ad una mera formalità, ma deve tener conto delle specifiche esigenze di integrazione del lavoratore somministrato nel livello di tutele e sicurezza generale dell’impresa.
Sotto questo profilo va pure osservato che la normativa, nel prescrivere che è vietato il ricorso al contratto di somministrazione da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si ispira all’esigenza di assicurare il diritto alla parità di trattamento ed alla non discriminazione dei lavoratori somministrati sotto il profilo della sicurezza rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato, in attuazione delle direttive europee.
Tale previsione va poi riguardata, sotto il profilo dell’efficacia della protezione antinfortunistica, alla luce della specifica normativa dettata in materia di oggetto della valutazione del rischio.
Nello specifico, la norma richiede che la valutazione debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Pertanto, il documento deve essere munito di data certa e deve contenere, tra l’altro, una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare.
Occorre, in altri termini, nella logica della prevenzione e dell’aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente riduzione di familiarità con l’ambiente e con la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, che il documento di valutazione dei rischi contenga previamente, cioè con data certa, l’individuazione dei rischi specifici connessi alla specifica tipologia contrattuale e identifichi, sempre in via preventiva e formalmente, all’interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle misure stesse, così come impone testualmente la medesima norma in relazione ai rischi individuati.

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