Tarsu, per la tassabilità delle aree scoperte rileva solo la loro natura operativa

Necessario fare riferimento alla idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale

Tarsu, per la tassabilità delle aree scoperte rileva solo la loro natura operativa

Nell’ambito di applicazione della TARSU, ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la loro natura operativa, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione. Per tutti i prelievi sui rifiuti opera poi la presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all’uso. Ai fini dell’assoggettabilità a tributo conta, quindi, la mera idoneità di locali ed aree alla produzione di rifiuti, piuttosto che l’effettivo utilizzo del servizio. E difatti la presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti non costituisce poi una presunzione assoluta iuris et de iure, in quanto opera fino a prova contraria, fondata non sulla volontà del soggetto passivo di utilizzare o meno il bene, bensì sulla inidoneità per motivi strutturali o per la carenza di servizi minimi che ne consentano oggettivamente l’utilizzo. Di conseguenza, proprio applicando questi principi, i giudici ritengono non corretta la mancata l’assoggettabilità a tributo di alcuni spazi aperti destinati da una concessionaria all’esposizione delle vetture. I giudici ritengono palese come quegli spazi aperti siano funzionali all’attività di concessionaria svolta dalla società contribuente, costituendo, essi, un’area operativa rispetto alla vendita delle autovetture e potenzialmente soggetta alla abituale frequentazione di personale e clientela e quindi idonea alla produzione di rifiuti. (Sentenza 25632 del 31 agosto 2022 della Corte di Cassazione)

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