Tarsu, per la tassabilità delle aree scoperte rileva solo la loro natura operativa
Necessario fare riferimento alla idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale

Nell’ambito di applicazione della TARSU, ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la loro natura operativa, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione. Per tutti i prelievi sui rifiuti opera poi la presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all’uso. Ai fini dell’assoggettabilità a tributo conta, quindi, la mera idoneità di locali ed aree alla produzione di rifiuti, piuttosto che l’effettivo utilizzo del servizio. E difatti la presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti non costituisce poi una presunzione assoluta iuris et de iure, in quanto opera fino a prova contraria, fondata non sulla volontà del soggetto passivo di utilizzare o meno il bene, bensì sulla inidoneità per motivi strutturali o per la carenza di servizi minimi che ne consentano oggettivamente l’utilizzo. Di conseguenza, proprio applicando questi principi, i giudici ritengono non corretta la mancata l’assoggettabilità a tributo di alcuni spazi aperti destinati da una concessionaria all’esposizione delle vetture. I giudici ritengono palese come quegli spazi aperti siano funzionali all’attività di concessionaria svolta dalla società contribuente, costituendo, essi, un’area operativa rispetto alla vendita delle autovetture e potenzialmente soggetta alla abituale frequentazione di personale e clientela e quindi idonea alla produzione di rifiuti. (Sentenza 25632 del 31 agosto 2022 della Corte di Cassazione)