TARI e TARSU, possibile l’esenzione per edifici adibiti a culto religioso
Riferimento però soltanto agli edifici effettivamente destinati all’esercizio del culto e come tali specificamente indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera classificazione catastale

Riconosciuta la facoltà per i singoli Comuni di prevedere nel regolamento comunale che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti da TARI e TARSU, purché, però, la norma venga applicata in armonia con il principio comunitario “chi inquina, paga”. Ciò significa che, pertanto, possono essere esentati da TARI e TARSU soltanto gli edifici effettivamente destinati all’esercizio del culto e come tali specificamente indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera classificazione catastale. Se il contribuente non assolve all’onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo. Allo stesso tempo, non è consentito escludere dal beneficio fiscale previsto per locali destinati a culto religioso quelle confessioni religiose che pur potendosi qualificare tali non hanno ancora stipulato le intese necessarie per regolare i rapporti con lo Stato italiano. E in questa ottica, nell’accertare se una determinata comunità sociale può qualificarsi come confessione religiosa, il giudice può avvalersi di alcuni indici presuntivi quali, esemplificativamente, la sussistenza di un riconoscimento quale ente morale ovvero la circostanza che sia in fase di perfezionamento l’intesa con lo Stato italiano, oppure operare detto accertamento tramite l’esame dello statuto. (Sentenza 16641 del 23 maggio 2022 della Corte di Cassazione)