TARI, da non conteggiare le aree destinate a viabilità nel parcheggio sottostante un supermercato
Inutile l’opposizione da parte del Comune, che con regolamento ad hoc ha introdotto una esenzione

Per il calcolo della TARI non vanno conteggiate le aree destinate a viabilità in un parcheggio interrato sottostante un supermercato. Vittoria per una società nel contenzioso con un Comune. Fondamentale per la decisione dei giudici è il richiamo proprio al regolamento TARI dell’ente locale, regolamento che stabilisce, tra l’altro, che non sono soggetti al tributo locale le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinati. In questa prospettiva vanno collocate, osservano i giudici, le aree destinate a viabilità che sono situate in un parcheggio esterno o interno e che non producono, secondo la comune esperienza, quantità apprezzabili di rifiuti. Inutile l’opposizione da parte del Comune, perché proprio col regolamento dell’ente locale è stata introdotta una esenzione ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla legge istitutiva per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (Ordinanza 21703 dell’8 luglio 2022 della Corte di Cassazione)