TARI, da non conteggiare le aree destinate a viabilità nel parcheggio sottostante un supermercato

Inutile l’opposizione da parte del Comune, che con regolamento ad hoc ha introdotto una esenzione

TARI, da non conteggiare le aree destinate a viabilità nel parcheggio sottostante un supermercato

Per il calcolo della TARI non vanno conteggiate le aree destinate a viabilità in un parcheggio interrato sottostante un supermercato. Vittoria per una società nel contenzioso con un Comune. Fondamentale per la decisione dei giudici è il richiamo proprio al regolamento TARI dell’ente locale, regolamento che stabilisce, tra l’altro, che non sono soggetti al tributo locale le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinati. In questa prospettiva vanno collocate, osservano i giudici, le aree destinate a viabilità che sono situate in un parcheggio esterno o interno e che non producono, secondo la comune esperienza, quantità apprezzabili di rifiuti. Inutile l’opposizione da parte del Comune, perché proprio col regolamento dell’ente locale è stata introdotta una esenzione ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla legge istitutiva per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (Ordinanza 21703 dell’8 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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