TARES e TARI: condizioni per l’esenzione, tocca al contribuente mettere le giuste carte sul tavolo
Il contribuente deve dimostrare di poter beneficiare delle esenzioni previste per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese)

Quanto stabilito in materia di TARSU sulla possibilità di esenzione dal pagamento dell’imposta, vale anche per TARES e TARI. Tradotto in soldoni: grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese). Dall’altro lato, però, spetta all’amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria. I giudici chiariscono, quindi, che anche sul fronte TARES e sul fronte TARI è compito del contribuente dare prova della spettanza o meno delle esenzioni o delle cause di riduzione del tributo, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. Nello specifico caso preso in esame dai giudici, invece, il contribuente non ha specificato nulla in ordine ad una richiesta di esclusione o di riduzione del tributo, in palese contrasto con il dettato del regolamento comunale sulla TARES, regolamento che, viceversa, prescrive l’allegazione nella dichiarazione di idonea documentazione comprovante la legittimità della esclusione o della riduzione della tariffa. (Sentenza del 5 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche)