Sufficiente la riproposizione in appello delle medesime censure formulate in primo grado
Nel processo tributario la riproposizione in appello delle medesime censure formulate in primo grado è sufficiente ad assolvere l'onere d'impugnazione specifica, imposto dalle disposizioni sul processo tributario

L'appello, carente di rigidi formalismi dettati dalla normativa, non deve necessariamente consistere, precisano i giudici, in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno, non essendo limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma essendo finalizzato ad ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza con una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Inoltre, il requisito della specificità dei motivi di appello non può essere inteso nel senso che l'appellante sia tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione, potendo egli limitarsi a sottoporre al giudice di gravame le medesime argomentazioni svolte in primo grado e respinte in quella sede, manifestando un dissenso che investa la decisione di primo grado nella sua totalità, consentendo di ritenere legittimo l'appello, che si limiti a sottoporre alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado le medesime argomentazioni formulate innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e da quest'ultima respinte, essendo in sostanza sufficiente l'emersione di dissenso tale da investire la decisione di primo grado nella sua interezza. (Sentenza del 12 luglio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia)