Sì alla gestione separata Inps per architetti ed ingegneri non iscritti ad Inarcassa
I giudici precisano che il principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie, su cui si fonda la vocazione universalistica della gestione separata, impone di non lasciare priva di copertura assicurativa l’attività professionale di ingegneri e architetti esclusi dall’iscrizione alla cassa professionale

Confermata, poiché costituzionalmente legittima, la norma che prevede l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS per quegli architetti e quegli ingegneri che sono iscritti al relativo albo professionale ma che svolgono anche un’altra attività e perciò non possono essere iscritti alla cassa di previdenza di categoria, ossia l’INARCASSA. Questo il paletto fissato dai giudici della Corte Costituzionale, che hanno spazzato via i dubbi sulla ragionevolezza della normativa del 1995 – la legge numero 335, per la precisione – con cui si dispone l’iscrizione alla gestione separata presso l’INPS anche dei professionisti (nella specie, architetti e ingegneri) iscritti al relativo albo professionale ma che non possono essere iscritti alla cassa di previdenza professionale (INARCASSA) in quanto svolgono contestualmente anche altra attività. I giudici precisano, innanzitutto, che il principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie, su cui si fonda la vocazione universalistica della gestione separata, impone di non lasciare priva di copertura assicurativa l’attività professionale di ingegneri e architetti esclusi dall’iscrizione alla cassa professionale. In seconda battuta, poi, i giudici aggiungono che la disciplina prevista dalla legge 335 non comporta alcuna irragionevole compressione dell’autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dal legislatore alle casse previdenziali private, dal momento che il rapporto intercorrente tra le casse professionali e la gestione separata si pone in termini non già di alternatività, ma di complementarietà, in quanto l’istituto residuale della gestione separata opera proprio in relazione ai soggetti e alle attività eventualmente esclusi dalla cassa professionale di categoria. (Sentenza 238 del 28 novembre 2022 della Corte Costituzionale)