Se il dipendente pubblico è socio accomandatario amministratore di una società, allora si deve parlare di incarico retribuito soggetto ad autorizzazione
Ciò perché i proventi da lui percepiti, quale che sia il nomen e la forma giuridica che essi assumono in ragione della disciplina societaria o fiscale, si producono proprio in ragione dell’attività di amministrazione posta in essere dal socio accomandatario amministratore

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, quando il lavoratore pubblico è socio accomandatario amministratore di una società in accomandita semplice – fermo restando la severa disciplina che sancisce l’incompatibilità dello status di pubblico dipendente con lo svolgimento di attività imprenditoriale – si è in presenza dello svolgimento di incarico retribuito soggetto ad autorizzazione, atteso che i proventi, quale che sia il nomen e la forma giuridica che essi assumono in ragione della disciplina societaria o fiscale, si producono proprio in ragione dell’attività di amministrazione posta in essere dal socio accomandatario amministratore. E in presenza di incarico retribuito è necessaria da parte dell’amministrazione datrice di lavoro una previa verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell’attività espletata all'esterno dal dipendente, e dell’impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al dipendente dalla medesima attività. (Ordinanza 8846 del 29 marzo 2023 della Cassazione)