Sanzioni fiscali: rilevano le condizioni di incertezza su portata e ambito di applicazione di una norma

Necessario che sulla disposizione che si assume violata siano stati espressi contrastanti pronunciamenti dei giudici, causa, questi pronunciamenti, di disorientamento interpretativo

Sanzioni fiscali: rilevano le condizioni di incertezza su portata e ambito di applicazione di una norma

In materia di sanzioni fiscali, le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una specifica norma possono essere riconosciute allorquando sulla disposizione che si assume violata siano stati espressi contrastanti pronunciamenti dei giudici, causa, questi pronunciamenti, di disorientamento interpretativo, e l'oggettiva incertezza, ai fini della disapplicazione delle sanzioni irrogate, deve collegarsi non già ad uno stato soggettivo e temporaneo, superabile attraverso la fattiva attivazione del contribuente nelle sedi appropriate ma ad una caratteristica intrinseca ed obiettiva del dato normativo. Con riferimento, poi, ai tempi e alle preclusioni processuali che il contribuente deve rispettare per essere legittimato a chiedere al giudice di non applicare le sanzioni, la domanda di disapplicazione delle sanzioni incontra la preclusione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, domanda che, pertanto, non può essere formulata per la prima volta in sede di appello. (Sentenza del 24 maggio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio)

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