Pubblico impiego privatizzato: si parla di sottrazione delle funzioni se l’assegnazione del dipendente ad altre mansioni ne causa l’inattività

Inaccettabile l’esercizio in concreto dello ius variandi che risulta essere stato causa di un danno professionale per il lavoratore, avendo determinato, in ragione dell’incompatibilità tra le caratteristiche professionali del prestatore e quelle proprie dell’area a cui era stato assegnato, la sostanziale totale inattività del dipendente per un arco temporale non breve

Pubblico impiego privatizzato: si parla di sottrazione delle funzioni se l’assegnazione del dipendente ad altre mansioni ne causa l’inattività

In materia di pubblico impiego privatizzato, ove si sia concretizzato, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni, configurandosi non già un demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego. Questo il paletto fissato dai giudici nel contenzioso tra un Comune e un suo dipendente. I giudici ribadiscono che è necessario fondare la valutazione dello ius variandi nell’ambito dell’impiego pubblico sul concetto di equivalenza formale, in base al quale è legittima l’assegnazione del dipendente a mansioni comunque riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale, ma aggiungono poi che nel caso preso in esame l’esercizio in concreto dello ius variandi risulta essere stato causa di un danno professionale per il lavoratore, avendo determinato, in ragione dell’incompatibilità tra le caratteristiche professionali del prestatore e quelle proprie dell’area a cui era stato assegnato, la sostanziale totale inattività del dipendente per un arco temporale non breve. (Sentenza 8640 del 27 marzo 2023 della Cassazione)

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