Protezione per lo straniero: necessario valutare nell’attualità il pericolo in caso di rimpatri

Possibile, in sostanza, ignorare le ragioni che in origine hanno indotto lo straniero a scappare dal proprio Paese

Protezione per lo straniero: necessario valutare nell’attualità il pericolo in caso di rimpatri

A fronte di un procedimento per il riconoscimento della protezione sussidiaria per uno straniero, il giudice ha il dovere di cooperazione istruttoria per accertare il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio, pericolo che deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo cioè dalle ragioni che hanno indotto il soggetto ad emigrare, anche in presenza di una narrazione dei fatti ritenuta non credibile, mediante consultazione di fonti informative aggiornate sulla situazione socio-politica del Paese di origine e sulla condizione di appartenenza a minoranze.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 28135 del 23 ottobre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla posizione in Italia di un cittadino del Pakistan.
Nello specifico, lo straniero ha presentato richiesta di protezione internazionale rappresentando il timore di rientrare nel proprio Paese in quanto ancora attuale il rischio di venire ucciso dagli esponenti del gruppo terroristico che gli avevano sparato, tentando di ucciderlo, nel 2014 ed ha allegato due documenti, e cioè la copia della traduzione di un articolo di giornale e la copia della denuncia del fatto presentata in Pakistan nel 2014, per dimostrare la fondatezza nelle sue ragioni.
Secca e negativa la risposta del Tribunale, risposta illogica, secondo lo straniero, poiché erroneamente ritenuti mancanti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria in quanto esclusa la presenza delle condizioni per la ravvisabilità del danno grave ma senza adeguato esame della zona di sua provenienza e della sua appartenenza alla minoranza sciita.
Questa obiezioni è legittima, secondo i magistrati di Cassazione, soprattutto alla luce del principio secondo cui il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile.
Da non dimenticare, poi, che il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all’attualità, restando, invero, irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza. E tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel Paese d’origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il soggetto ad un pericolo in caso di rimpatrio, con riferimento all’attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza.

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