Prima casa: residenza trasferita per ragioni lavorative e confermata l’esenzione dal pagamento dell’IMU

Inutile la pretesa avanzata nei confronti di una donna che aveva sì trasferito la residenza ma non si era separata legalmente dal marito

Prima casa: residenza trasferita per ragioni lavorative e confermata l’esenzione dal pagamento dell’IMU

Comune a bocca asciutta sul fronte IMU se la contribuente, finita nel mirino l’esenzione prevista per la prima casa, ha trasferito per ragioni lavorative la propria residenza in un altro Comune, differente da quello dove è collocata la casa condivisa con marito e figli, pur non essendo separata legalmente dal coniuge. Infruttuosa l’azione giudiziaria proposta dalla società incaricata dal Comune per la riscossione dell’IMU . Inutile la sottolineatura relativa al cambio di residenza effettuato dalla contribuente, che, invece, secondo i giudici, ha legittimamene fruito delle esenzioni previste per la prima casa sul fronte IMU, poiché ella, pur non separata legalmente dal marito, aveva trasferito, per ragioni lavorative, la residenza in un altro Comune. I giudici ritengono ammissibile il beneficio dell’esenzione dal pagamento dell’IMU previsto per la prima casa pur quando non vi sia la compresenza dei requisiti normativi di stabile dimora e di residenza anagrafica, e ciò anche alla luce dell’indicazione fornita dalla Corte Costituzionale. (Ordinanza 36128 del 12 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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