‘Prima casa’, irrilevante l’obbligo di coabitazione tra i coniugi
Prime applicazioni del principio fissato dalla Corte Costituzionale. Possibile per i coniugi stabilire residenze disgiunte

Primi effetti del paletto fissato dalla Corte Costituzionale in materia di esenzione dal pagamento dell’IMU per la cosiddetta ‘prima casa’. Su questo fronte, difatti, i giudici tributari stanno recependo l’indicazione arrivata dalla Consulta: per abitazione principale si deve intendere il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando, invece, il luogo di residenza e dimora degli altri membri della sua famiglia. Perciò è legittima l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria per la casa adibita a dimora principale nell’ipotesi di una scissione del nucleo familiare, diviso in appartamenti differenti, sia all’interno dello stesso territorio comunale sia in Comuni diversi. Nel caso preso in esame, poi, i giudici precisano che non è invocabile a giustificazione dell’esclusione del beneficio fiscale l’obbligo di coabitazione stabilito dal Codice Civile per i coniugi, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte. (Sentenza del 3 novembre 2022 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo)