‘Prima casa’, anche muri perimetrali e muri divisori vanno conteggiati nella superficie

Legittima la revoca delle agevolazioni se l’immobile supera, includendo muri perimetrali e muri divisori, la soglia dei 240 metri quadrati

‘Prima casa’, anche muri perimetrali e muri divisori vanno conteggiati nella superficie

Legittima, quindi, nel caso preso in esame dai giudici, la revoca delle agevolazioni ‘prima casa’, concesse in origine, una volta rilevato che l’unità immobiliare, originata dalla fusione di tre unità immobiliari ad uso abitazione, presenta una superficie superiore al limite massimo consentito, cioè 240 metri quadrati, ed è perciò da qualificare come immobile di lusso. Inappuntabile, quindi, l’operato dell’Agenzia delle Entrate, che ha revocato il beneficio riconosciuto in un primo momento, cioè IVA al 4%, e ha rideterminato la maggiore IVA dovuta con aliquota pari al 22% sul corrispettivo della compravendita. Erronea, quindi, la decisione dei giudici tributari di secondo grado, i quali avevano ritenuto illegittimo l’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate e avevano puntato sul fatto che, come certificato dalla perizia asseverata prodotta dal contribuente, dal calcolo della superficie utile dell’immobile andassero esclusi i muri perimetrali e quelli divisori nella loro totalità, con conseguente metratura inferiore al limite di legge, cioè 240 metri quadrati. (Ordinanza 31712 del 27 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)

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