Piscina comunale gestita con modalità commerciali: niente regime speciale per l’associazione sportiva dilettantistica
Decisivo l’accertamento nella struttura di un tariffario dal quale si evince che i prezzi variano a seconda delle discipline praticate, con scontistica tipica delle attività commerciali

Niente regime fiscale speciale per l’associazione sportiva dilettantistica che gestisce una piscina comunale con modalità palesemente commerciali. Nello specifico, per quanto concerne la ricostruzione dei ricavi dell’associazione e la connessa applicazione dell’IVA, i giudici sottolineano che durante l’accertamento nella struttura è stata riscontrata la presenza di un ‘tariffario piscina comunale’, dal quale si evince che i prezzi variano a seconda delle discipline praticate, ed emerge l'esistenza di una scontistica tipica delle attività commerciali, a dispetto di quanto prevede il carattere associativo dell'ente con accesso dei soci, con pari diritti alle attività istituzionali. Tale decisiva circostanza, peraltro pacifica ed incontestata, prova chiaramente, sottolineano i giudici, la gestione dell'attività associativa secondo una logica imprenditoriale, con lo scopo di offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile, caso per caso, secondo il tipo di prestazione e corso richiesto, con carattere di sistematicità ed organizzazione permanente, dotata di locali adeguati, apparecchiature e personale. Altro aspetto rilevato è rappresentato dalle quote sociali. Tali quote assumono valenza commerciale quando sono versate in ragione del diverso utilizzo, da parte dei soci, dei servizi forniti dall'associazione, costituendo in tale ipotesi il sostanziale corrispettivo dovuto in base a un rapporto sinallagmatico che si instaura tra soci ed ente. Per non rientrare nell'ambito della commercialità, le quote associative non devono, quindi, essere versate al fine di ottenere prestazioni supplementari, osservano i giudici, mentre, come nel caso preso in esame, la presenza di un tariffario, vale a dire di un documento che prevede prezzi diversi in ragione dei servizi offerti, è prova inconfutabile di una logica commerciale che ispira e indirizza i rapporti tra il sodalizio e i suoi associati e non di una logica di promozione sportiva. (Sentenza del 23 maggio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)