‘Pacchetto turistico’ non utilizzabile: se non vi è colpa del turista, scatta l’estinzione del contratto
Decisivo il riferimento alla irrealizzabilità della causa concreta dell’obbligazione, con conseguente applicazione dei rimedi restitutori
A fronte di un contratto relativo ad un ‘pacchetto turistico’, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, se non imputabile al viaggiatore e incidente in modo decisivo sulla finalità turistica, integra autonoma causa di estinzione dell’obbligazione e del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, con applicazione dei conseguenti rimedi restitutori, senza che l’esistenza di una copertura assicurativa, né la disciplina del recesso, prevista dal ‘Codice del turismo’ – che opera su un piano distinto – possano di per sé elidere la rilevanza giuridica dell’evento sopravvenuto sul piano della causa del contratto.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 17136 del 31 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’azione con cui due consumatori hanno citato in giudizio un’agenzia di viaggi, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per l’acquisto di due distinti ‘pacchetti turistici’ aventi ad oggetto un soggiorno a Londra, adducendo di non aver potuto fruire della prestazione per causa di una sopravvenuta patologia insorta poco prima della partenza.
In generale, nel contratto di ‘viaggio vacanza - all inclusive’ la pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione vale a connotarne la finalità che è volta a realizzare. I plurimi aspetti e profili della complessa prestazione ideata ed organizzata dal ‘tour operator’ sono funzionali al soddisfacimento, da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, dei profili di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc., in cui si sostanzia la finalità turistica, o lo scopo di piacere assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue attraverso la stipulazione del contratto di ‘viaggio vacanza - all inclusive’.
La finalità turistica connota, in particolare, la causa concreta del negozio e assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, pure in relazione alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. La causa concreta viene infatti a rivestire decisiva rilevanza in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali, ad esempio, l’impossibilità o l’aggravio della prestazione, l’inadempimento, e simili. Eventi negativamente incidenti sull’interesse creditorio sino a farlo del tutto venir meno laddove, in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, depongano per l’impossibilità della relativa realizzazione. In tal caso, il venir meno dell’interesse creditorio determina l’estinzione del rapporto obbligatorio in ragione del sopravvenuto difetto dell’elemento funzionale e, ove il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell’interesse creditorio comporta l’irrealizzabilità della causa concreta del medesimo contratto, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.
In particolare, il venir meno dell’interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte può essere determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione. Infatti, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione.
Deve trattarsi, peraltro, di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull’interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta.
Trattandosi di contratto di ‘viaggio vacanza - all inclusive’, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la finalità di vacanza, restando irrilevanti le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto. In tale prospettiva, l’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione costituisce figura diversa dall’impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, della prestazione, cui non è invero riconducibile.
La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione – che consiste in un impedimento assoluto e oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione – integra un fenomeno di automatica estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte, in ragione del venir meno del sinallagma funzionale, con conseguente irrealizzabilità della causa concreta del contratto.
L’impossibilità parziale consiste, invece, nel deterioramento della cosa dovuta o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione, che dà luogo alla corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto di recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto.
Diversamente da tali ipotesi, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione non si sostanzia in un impedimento precludente l’attuazione dell’obbligazione e non presuppone di per sé l’obiettiva ineseguibilità da parte del debitore.
Così, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell’interesse creditorio.
Deve pertanto riconoscersi che l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce, analogamente all’impossibilità di esecuzione della prestazione, autonoma causa di estinzione dell’obbligazione, dovendo distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione.