Nuove regole per i crediti d'imposta non esistenti o non spettanti

Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo in materia di accertamento tributario nella seduta che si è tenuta il 25 gennaio scorso. Il decreto legislativo è stato approvato in attuazione della riforma fiscale.

Nuove regole per i crediti d'imposta non esistenti o non spettanti

Con il decreto legislativo approvato vengono stabilite nuove regole per il recupero dei crediti di imposta non esistenti o non spettanti. A partire dal 30 aprile 2024, gli atti di recupero dei crediti d'imposta dovranno essere notificati entro determinati termini e, se non rispettati, si perderà il diritto al recupero. I termini sono: per i crediti non spettanti il quinto anno successivo a quello del relativo utilizzo, per i crediti inesistenti, invece, l’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

I crediti d'imposta possono essere considerati inesistenti se mancano i requisiti che giustificano il loro utilizzo. Questa inesistenza non può essere scoperta tramite controlli automatici o con la liquidazione delle dichiarazioni. L'Agenzia delle Entrate avrà quindi l'obbligo di spiegare perché non è stata rilevata questa mancanza durante i controlli fatti in precedenza.

Se, invece, uno dei due requisiti non è rispettato, il credito sarà considerato non spettante. In questo caso, come detto, potrà essere recuperato entro il quinto anno successivo all'utilizzo. Anche i crediti inesistenti ma che possono essere riscontrati tramite controlli automatici potrebbero rientrare in questa categoria. A partire dagli atti di recuperi emessi dal 30 aprile 2024, per evitare ulteriori conseguenze, è possibile pagare un terzo dell’importo con un pagamento effettuato in un’unica soluzione. Se il pagamento non viene effettuato, l'importo dovuto sarà inserito nel ruolo straordinario.

Sono state introdotte anche nuove regole per l’accertamento con adesione.

Questa procedura permette di ridurre le sanzioni a un terzo, ma solo per violazioni relative alla stessa imposta e allo stesso anno. La procedura prevede che, in caso di contraddittorio, venga comunicato al contribuente uno schema di provvedimento che includa un invito a presentare una richiesta di accertamento con adesione. Se il contraddittorio non è previsto, verrà comunque inviato l'invito all'adesione, da presentare entro il termine per il ricorso. Il contribuente ha 30 giorni per presentare la richiesta di accertamento con adesione. In seguito, l'Agenzia delle Entrate notificherà l'invito al contraddittorio, specificando l'importo imponibile e le imposte dovute. Se la richiesta di accertamento con adesione non viene presentata, sarà comunque possibile farlo entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Il termine per il ricorso sarà sospeso per 30 giorni.

News più recenti

Mostra di più...