Notifica di un atto impositivo: può bastare l’avviso di ricevimento della raccomandata
Necessario però che l’avviso contenga la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa

In tema di notifica di un atto impositivo (ovvero processuale) tramite servizio postale, qualora l’atto da notificare non venga consegnato al destinatario per suo rifiuto a riceverlo oppure per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, allora la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito –cosiddetta C.A.D. –, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. Questo il paletto fissato dai giudici tributari, chiamati a prendere in esame le osservazioni con cui un contribuente ha, da un lato, contestato l’invalidità di un’iscrizione ipotecaria per mancata notifica ovvero per mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti e della regolarità di tutto l’iter notificatorio e ha, dall’altro lato, specificato che producendo fotocopia con la dicitura ‘al mittente per compiuta giacenza’ l’Agenzia delle Entrate avrebbe anche dovuto dimostrare di aver compiuto correttamente tutto l’iter notificatorio, che prevede che se l’agente non può recapitare la raccomandata per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverla, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. (Sentenza del 30 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)