Non conformità dell’opera: come individuare il termine decadenziale per la denuncia

Necessario fare riferimento al momento in cui l’asserito difetto di realizzazione, già notato al momento della consegna, si appalesa come vero e proprio vizio del bene

Non conformità dell’opera: come individuare il termine decadenziale per la denuncia

Il termine decadenziale per la denuncia della non conformità dell’opera deve essere individuato nel momento in cui l’asserito difetto di realizzazione, già notato al momento della consegna, si appalesa come vero e proprio vizio del bene.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 4098 del 23 febbraio 2026 della Cassazione), a chiusura di un contenzioso originato dalla fornitura di teli – risultati difettosi – per ombrelloni da esterno.
Nodo della battaglia giudiziaria è la declaratoria di tardività della denuncia dei difetti, tardività ovviamente fatale al compratore e salvifica per la società venditrice.
Condivisa dai giudici di terzo grado la valutazione compiuta in Appello, secondo cui il termine decadenziale per la denuncia della non conformità dell’opera deve essere individuato nel momento in cui l’asserito difetto di realizzazione dei teli per misura eccessivamente ridotta, già notato dal compratore al momento della consegna, si è appalesato come vero e proprio vizio del bene, atteso che detto termine decorre soltanto dalla piena percezione del vizio inficiante il bene, non essendo a tal fine sufficiente un mero sospetto del consumatore a tale riguardo.
Alla luce della vicenda, quindi, il momento da prendere in considerazione per valutare la tempestività della denuncia del vizio è quello in cui avrebbero iniziato a manifestarsi gli effetti – ossia gli strappi, l’evidenziazione dello slabbrarsi delle trame dei tessuti – della tensione cui le tele erano sottoposte e che il compratore ha ammesso di aver presagito sin da subito come conseguenza della misura eccessivamente ridotta delle tele.
Peraltro, della data di scoperta dei difetti – non riconducibile all’atto della consegna – l’acquirente non ha fornito prova.
In generale, poi, il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti a lui riconosciuti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria, invece, se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

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