Niente risarcimento per il mancato riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro
Il dato temporale non è sufficiente per ritenere provato il danno lamentato dai lavoratori<
Decisivo il riferimento alla irrealizzabilità della causa concreta dell’obbligazione, con conseguente applicazione dei rimedi restitutori
Necessario garantire al consumatore la possibilità di esercitare correttamente la propria autonomia contrattuale, non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche in costanza di contratto singolarmente predisposto dal professionista