Niente pagamenti da conti presso banche estere: multa alla società telefonica

Riconosciuta la scorrettezza della condotta, catalogabile come ‘IBAN discrimination’, che ha penalizzato i consumatori

Niente pagamenti da conti presso banche estere: multa alla società telefonica

Sacrosanta la sanzione pecuniaria – di ben 600.000 euro – adottata dall’Antitrust nei confronti della società telefonica che, in sostanza, ha penalizzato i consumatori con la mancata accettazione, per il pagamento dei propri servizi, di bonifici e addebiti diretti in conto corrente bancario da conti accesi presso istituti di credito aventi sede in Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia. Riconosciuta, in sostanza, la cosiddetta ‘IBAN discrimination’, in palese violazione del regolamento europeo che vieta la discriminazione per le domiciliazioni bancarie a svantaggio delle banche estere all’interno dell’Unione Europea. La società non ha neppure contestato i fatti posti a fondamento della contestazione originaria, ovvero che, con riguardo al sistema di pagamento dei servizi di telefonia con addebito automatico su conto corrente, l’architettura generale dei sistemi e le sottese procedure da essa utilizzate consentivano alla clientela di scegliere il pagamento con domiciliazione solo indicando conti accesi presso una banca italiana o presso una banca di San Marino. E la stessa società ha confermato l’impossibilità per i propri clienti di eseguire i pagamenti a favore dell’operatore con addebito automatico in conto laddove quest’ultimo non fosse stato acceso presso una banca con sede in Italia. Confermata la sanzione anche a seguito del mancato accoglimento, da parte dell’Antitrust, degli impegni assunti dalla società, ossia istituire una procedura di gestione di qualsiasi richiesta di pagamento tramite conti correnti con IBAN non nazionali, valevole per tutti i Paesi europei, intesa a consentire il pagamento e l’addebito diretto, dietro semplice richiesta da parte del cliente. A questo proposito, comunque, i giudici sottolineano che l’Antitrust ha sì respinto gli impegni assunti dalla società, ma ha precisato di ritenerli non idonei a rimuovere i profili di possibile illiceità, poiché quegli impegni non contemplano la possibilità di domiciliazione in maniera generalizzata e sistematica ma paiono riferiti solo ad un sottoinsieme di consumatori, in quanto realizzata attraverso processi ad hoc accessibili unicamente mediante determinati canali di vendita con esclusione, ad esempio, del web. (Sentenza 11174 del 21 dicembre 2022 del Consiglio di Stato)

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