Niente esdebitazione dell’incapiente per il soggetto dichiarato fallito e che non ha fruito della esdebitazione

A patto, però, che l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento

Niente esdebitazione dell’incapiente per il soggetto dichiarato fallito e che non ha fruito della esdebitazione

Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione, previsto dalla legge fallimentare, non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 30108 del 14 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un soggetto dichiarato fallito quale titolare di una impresa individuale.
Il tema sul tavolo è chiaro: il soggetto già dichiarato fallito, e che non abbia per qualsiasi ragione usufruito dell’esdebitazione, prevista dalla legge fallimentare, può in un secondo momento accedere all’istituto della esdebitazione del sovraindebitato incapiente, previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, sulla scia dell’analogo istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente?
Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi: va data una risposta negativa. Ciò perché, in tema di esdebitazione, l’istanza proposta dopo l’entrata in vigore del ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’ (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente, resta disciplinata dalla legge fallimentare, poiché il ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’ non menziona le procedure di esdebitazione – e dunque non detta alcuna disciplina transitoria per le domande di esdebitazione proposte dopo il 15 luglio 2022 da soggetti dichiarati falliti in base alla disciplina dettata dalla legge fallimentare – ma ciò non significa che possa applicarsi la regola generale, sempre del ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, per cui le domande in questione, in quanto depositate dopo l’entrata in vigore del ‘Codice’, sarebbero assoggettate alla nuova disciplina sull’esdebitazione codicistica. Al contrario, va detto, i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, possono chiedere il beneficio dell’esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali, dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15 luglio 2022, siano assoggettate alle norme dettate dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’. E ciò in forza di due rilievi, di carattere sistematico e letterale. Quanto al primo, poiché l’esdebitazione regolata dalla legge fallimentare e dalla legge numero 3 del 2012 non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene proprio alla fase conclusiva della rispettiva procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito o del sovraindebitato. Quanto al secondo, perché il disposto normativo riserva chiaramente – in modo espresso con il primo, in modo implicito con il secondo – il beneficio dell’esdebitazione, rispettivamente, al fallito e al debitore in stato di sovraindebitamento. Così come, altrettanto chiaramente, il ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’ riserva il beneficio dell’esdebitazione esclusivamente al debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, procedure delle quali, pertanto, presuppongono l’apertura e lo svolgimento secondo le norme (sostanziali e procedurali) ad esse proprie.
Tale linea di pensiero va applicata anche con riguardo al beneficio della esdebitazione del sovraindebitato incapiente, il quale appartiene a quello stesso plesso normativo, quale tassello del mosaico dell’istituto della esdebitazione.
E dunque, qualora (come nel caso in esame) l’esposizione debitoria in rilievo sia proprio quella maturata in relazione ad una pregressa dichiarazione di fallimento, la mancata fruizione, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione disciplinata dalla legge fallimentare, nei tempi e alle condizioni previste dalla norma, non consente al fallito, in un secondo momento, di avvalersi del nuovo beneficio per l’incapiente, introdotto nell’ordinamento dal 2020 e poi ridisciplinato, con peculiari caratteristiche, dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, stante l’inscindibile correlazione esistente tra il beneficio invocato e i debiti regolati dalla procedura fallimentare.

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