Niente agevolazioni per il tardivo accorpamento dell’immobile ricevuto in donazione a quello comprato usufruendo del beneficio prima casa
Irrilevante il corposo ritardo con cui il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria sull’immobile già posseduto dal contribuente

Niente agevolazioni fiscali se non vi è stato l’accorpamento catastale e urbanistico, nel termine triennale di decadenza, dell’immobile ricevuto in donazione dalla contribuente con quello già di sua proprietà e che aveva comprato usufruendo del beneficio fiscale connesso all’acquisto della prima casa. Irrilevante il ritardo – circa 10 anni – con cui il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria sull’immobile accorpante. Su quest’ultimo punto i giudici osservano che non solo il ritardo dell’amministrazione comunale al rilascio della concessione in sanatoria, richiesta nell’anno 2004 per l’immobile già di proprietà (fin dal 1998) della contribuente, si era manifestato in tutta la sua gravità già al momento (1° dicembre 2010) dell’acquisto per donazione dell’immobile da accorpare, sicché, di certo, non può ravvisarsi nella specie alcuna imprevedibilità del ritardo, ma emerge anche la circostanza che la concessione in sanatoria venne rilasciata alla contribuente dal Comune in data 11 novembre 2013, ovvero quando non era ancora decorso il termine triennale di decadenza dalla data del 1° dicembre 2010, di donazione dell’immobile da accorpare, mentre la contribuente si attivò per effettuare l’accorpamento ben dodici mesi dopo, effettuando la SCIA al Comune il 14 ottobre 2014. (Ordinanza 16947 del 25 maggio 2022 della Corte di Cassazione)