Modifica della scelta operata in dichiarazione: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente di sanare una violazione fiscale, rimuovendola spontaneamente e pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta in base al tempo trascorso dalla commissione della violazione. Tuttavia, non può essere utilizzato per modificare scelte o correggere errori o omissioni relativi a regimi opzionali.

Modifica della scelta operata in dichiarazione: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti

Il 24 luglio 2020, l'istante ha effettuato un versamento tramite il Modello F24 utilizzando il codice tributo 1126, che corrisponde all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 176 comma 2-ter del TUIR. Con questo versamento, l'istante ha esercitato l'opzione e successivamente, coerentemente con questa scelta, ha compilato la sezione VIA del quadro RQ nella dichiarazione dei redditi 2020 relativa al periodo d'imposta 2019, presentata regolarmente il 28 ottobre 2020. Entrambi i quesiti posti, uno riguardante la possibilità di modificare la dichiarazione mediante ravvedimento operoso per esercitare un'opzione diversa da quella già espressa, e l'altro riguardante il recupero dell'imposta sostitutiva versata tramite il riconoscimento di un credito d'imposta, ricevono una risposta negativa. Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso descritto non è stata riscontrata una situazione che potrebbe aver dato luogo all'applicazione della remissione in bonis. Il versamento dell'imposta sostitutiva effettuato dall'istante ben prima (24 luglio 2020) della presentazione della dichiarazione annuale, che l'istante ritiene erronea, è coerente con l'opzione indicata nella dichiarazione e non con quella che l'istante chiede di modificare. All'istante, secondo l’Agenzia delle Entrate, è preclusa la possibilità di modificare l'opzione espressa nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2019. Per recuperare l'imposta sostitutiva versata erroneamente, l'istante può presentare richiesta di rimborso entro i termini stabiliti (48 mesi dal versamento), spiegando all'ufficio competente i motivi per cui il versamento va considerato indebito. Non è invece possibile ottenere il riconoscimento di un credito d'imposta. (Agenzia Entrate, risp. 9 febbraio 2024 n. 42)

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