Matrimonio forzato in patria: protezione possibile in Italia

Il matrimonio forzato costituisce una forma di sfruttamento sessuale e di dominio sulla persona e va considerato come una grave violazione dei diritti umani fondamentali. Pertanto, nessuna tradizione culturale, religiosa o familiare può giustificare la compressione della libertà matrimoniale della persona

Matrimonio forzato in patria: protezione possibile in Italia

Protezione possibile per la donna straniera che in patria ha subito un matrimonio forzato, impostogli dal padre.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 25734 del 23 settembre 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame la delicata vicenda vissuta da una cittadina gambiana, ribadiscono che il matrimonio forzato costituisce una forma di sfruttamento sessuale e di dominio sulla persona e va considerato come una grave violazione dei diritti umani fondamentali, sicché nessuna tradizione culturale, religiosa o familiare può giustificare la compressione della libertà matrimoniale e dell’autodeterminazione della persona.
Decisivo il riferimento al racconto fatto dalla donna. Quest’ultima, vistasi negare la protezione internazionale, ha dichiarato di essere nata in Gambia, ma di essere cresciuta fin dalla prima infanzia in Guinea, insieme alla famiglia, e ha spiegato che, all’età di circa 14 anni, il padre le aveva imposto un matrimonio con un uomo molto più anziano, già coniugato con altre due donne. La celebrazione del matrimonio si era svolta contro la sua volontà e, successivamente, ella aveva convissuto con il marito in una condizione di costrizione, subendo violenze fisiche e sessuali. Dopo circa due anni di matrimonio, il padre le aveva consentito di accompagnarlo in Portogallo per un viaggio di lavoro e in tale occasione lei era riuscita ad allontanarsi con l’aiuto di un amico del padre, raggiungendo infine l’Italia nel dicembre 2022, dove era stata inserita in una comunità per minori stranieri non accompagnati, aveva intrapreso un percorso di integrazione scolastica e lavorativa e, infine, aveva formalizzato domanda di protezione internazionale.
A sostegno della richiesta della donna, il legale ha espressamente allegato che, in caso di rimpatrio nel Gambia, ella, già vittima di matrimonio forzato, violenze domestiche e violenza sessuale, sarebbe stata esposta ad un concreto rischio di persecuzioni e di trattamenti inumani o degradanti in ragione della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale identificato dal genere femminile, nonché ad un rischio di sfruttamento e tratta derivante dalla condizione di donna sola, priva di protezione familiare e di adeguato sostegno sociale. A sostegno di tali allegazioni sono stati prodotti documenti contenenti informazioni sulla condizione femminile nel Gambia, sul fenomeno della tratta di esseri umani, sule discriminazioni di genere e l’effettività della tutela offerta dalle autorità statali.
Questi elementi non sono trascurabili, poiché, osservano i magistrati di Cassazione, la donna ha vissuto determinate esperienze in quanto appartenente ad un gruppo sociale, dato da una condizione per lei immutabile, quale il genere femminile, e da una condizione di vulnerabilità specifica, data dell’essere molto giovane ed appartenente ad un nucleo familiare oppressivo. Su questa specifica condizione si è innestata poi la incapacità del Paese di residenza di proteggerla, ma poiché questa è una condizione che la giovane porta con sé ovunque vada, peraltro aggravata anche dalla vulnerabilità derivante dalle violenze già subite, è necessario verificare se anche in un Paese diverso – e segnatamente in quello di cui è cittadina – questa particolare condizione la esponga a rischio di subire trattamenti inumani e degradanti analoghi a quelli già ricevuti in patria ovvero al rischio di tratta per sfruttamento sessuale, come evidenziato dalla difesa.
A completare il quadro, poi, la sottolineatura che il matrimonio forzato costituisce una forma di sfruttamento sessuale e di dominio sulla persona.
In generale, i matrimoni forzati e le violenze domestiche e di genere integrano grave lesione della dignità della persona e possono costituire, secondo i casi, una persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato quanto un trattamento inumano o degradante rilevante ai fini della protezione sussidiaria. Pertanto, la circostanza che questa forma di sfruttamento sessuale sia avvenuto la prima volta in ambito familiare, ed in un luogo determinato, nulla toglie alla possibilità che possa essere replicata da parte di una organizzazione criminale, con o senza negozio matrimoniale, in altro luogo, se le autorità di questo Paese non sono in grado di proteggere la persona esposta, considerando che, in genere, alla tratta sono maggiormente esposte le giovani donne, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere.

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