Mantenimento del figlio: necessario tenere conto delle sostanze e della capacità di lavoro dei genitori

Deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori

Mantenimento del figlio: necessario tenere conto delle sostanze e della capacità di lavoro dei genitori

I genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, ma ciò deve avvenire in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 1938 del 28 gennaio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contributo di un padre al mantenimento della figlia.
In generale, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Da non dimenticare, poi, che, in tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli – indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori – hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre, dall’altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Ragionando in questa ottica, è evidente, secondo i magistrati di Cassazione, l’errore compiuto in Appello, laddove, in merito al contributo mensile al mantenimento della figlia – 14 anni, all’epoca –, si è catalogata la cifra di 2mila e 500 euro al mese come del tutto sproporzionata, tenendo anche conto che non risultano particolari esigenze che comportino un livello di spese così elevato, con conseguente riduzione del contributo al mantenimento, portato a 1.000 euro al mese.
Su questo fronte, i giudici di Cassazione osservano che la valutazione, pur compiuta alla luce delle esigenze di vita della minore, non tiene conto della necessità di comparare le condizioni economiche delle parti, cioè dei genitori, e di considerare il tenore di vita goduto dalla minore in costanza di matrimonio, nonché dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.

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