Liquidazione giudiziale: spetta anche all’amministratore giudiziario la scelta di accedere alla procedura
L’assemblea non può impedire all’amministratore di svolgere il compito, su di lui gravante per legge, di attivarsi per l’attuazione degli strumenti di regolazione della crisi
Per le società, la decisione di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale spetta solo agli amministratori. Tale principio va però esteso anche all’amministratore giudiziario.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 34881 del 30 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una società in accomandita semplice, aggiungono che l’amministratore giudiziario, nominato come da Codice Civile, è legittimato a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale della società, in quanto la decisione di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta in via esclusiva agli amministratori, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.
Di conseguenza, alla luce del nuovo sistema delineato dal ‘Codice della crisi d’impresa’, l’assemblea non può impedire all’amministratore di svolgere il compito, su di lui gravante per legge, di attivarsi per l’attuazione degli strumenti di regolazione della crisi.
Analizzando il caso relativo alla ‘s.a.s.’, i giudici d’Appello hanno dichiarato inammissibile il reclamo proposto da un socio accomandatario (e legale rappresentante della società) per difetto di legittimazione ad impugnare.
Nello specifico, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che la legittimazione del socio a proporre reclamo deve essere esclusa nel caso in cui sia stata la stessa società ad aver richiesto l’apertura della procedura concorsuale, e ciò in quanto il socio non può esprimere una volontà diversa da quella della società (manifestata, nel caso in esame, dall’amministratore giudiziario, stante la sua piena rappresentatività della società amministrata), non essendo ammesso che un ente collettivo, dotato di autonoma soggettività giuridica, possa esprimere più volontà tra loro diverse, dovendo quindi il socio soggiacere alle decisioni espresse dal legittimo legale rappresentante della società.
Questa visione subisce però una correzione di rotta in Cassazione.
I giudici di terzo grado, difatti, osservano che non è vero che il socio non sia un soggetto legittimato a reclamare la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società.
In secondo grado, poi, si è ritenuta la non legittimazione del socio ad impugnare la sentenza sulla base del principio, ora però non più attuale, della necessità di sottoporre all’esame dell’assemblea la decisione di presentare l’istanza, con conseguente impegnatività per tutti i soci della delibera con cui ha società ha deciso di domandare il proprio fallimento.
Detto ciò, però, deve ritenersi, precisano i giudici di Cassazione, che l’amministratore giudiziario sia comunque legittimato a chiedere l’apertura di una procedura concorsuale, e ciò in virtù di una esegesi delle norme codicistiche coordinata con le innovazioni dettate dal ‘Codice della crisi d’impresa’. In particolare, per quanto concerne i poteri degli amministratori delle società, lo stabilire se e come superare o comunque affrontare una condizione di crisi o di insolvenza è considerata dal legislatore una scelta che si lega alla gestione dell’impresa, ed è per questo motivo che tale scelta viene rimessa in via esclusiva ai poteri e alle responsabilità degli amministratori.
Per le società, poi, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è approvata e sottoscritta alla luce della normativa secondo cui “l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società. Le norme del ‘Codice della crisi d’impresa’ traggono fondamento dalla regola, implicita, ma evidente, che la scelta di corretta gestione da parte dell’amministratore è comprensiva di ogni valutazione anche a proposito della non altrimenti rimediabile condizione d’insolvenza e non può subire alcun condizionamento da parte dei soci. E difatti, per l’ipotesi degli altri strumenti (e solo per questi), gli amministratori devono poi semplicemente informare i soci e riferire sull’andamento della procedura di accesso diversa dalla liquidazione giudiziale”.
In conclusione, per le società, la decisione di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale spetta solo agli amministratori. E il ragionamento va esteso anche all’amministratore giudiziario, aggiungendo che deve escludersi che l’assemblea abbia titolo per impedire all’amministratore (anche giudiziario) di svolgere il compito, su di lui gravante per legge, di attivarsi, cioè, per l’attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui egli ravvisi i presupposti.
La formulazione letterale della normativa del Codice Civile non è ostativa all’attribuzione all’amministratore giudiziario dei poteri attribuiti dal ‘Codice della crisi di impresa ed insolvenza’ agli amministratori di società, mentre l’amministratore giudiziario può limitarsi ad informare l’assemblea che proporrà l’attivazione del procedimento di liquidazione giudiziale.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici di Cassazione precisano che il socio di società è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, ma solo per motivi sul merito dei presupposti della liquidazione stessa (ivi compresa l’insolvenza), mentre nella vicenda in esame ciò non risulta esser stato fatto.